(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
          Regione Liguria n. 6 Parte I dell'11 aprile 2012) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente  legge,  anche  in  attuazione  dell'art.  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo economico, per la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,  del
decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo sportello unico  per  le  attivita'  produttive),  nonche'  dei
principi   individuati   nella   comunicazione   della    Commissione
dell'Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in  piccolo
- uno "Small Business Act" per l'Europa [Com  (2008)394]),  definisce
la disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive, il riordino
dello sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  (SUAP)  e  le
procedure urbanistiche ededilizie per l'apertura, la  modifica  e  lo
sviluppo di impianti produttivi. 
    2.  La  presente  legge  persegue  in  particolare   i   seguenti
obiettivi: 
      a) riconoscere il contributo fondamentale  delle  imprese  alla
crescita dell'occupazione e della prosperita' economica; 
      b)  garantire  la  liberta'   di   iniziativa   economica,   di
stabilimento e di prestazione di servizi in conformita'  ai  principi
riconosciuti dall'Unione Europea; 
      c) definire un quadro normativo volto a  favorire  lo  sviluppo
delle imprese; 
      d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di
innovazione delle imprese, con particolare  riferimento  alle  micro,
piccole  e  medie  imprese,  adeguando  l'attivita'  della   pubblica
amministrazione alle loro esigenze; 
      e) garantire il diritto delle imprese ad operare in  un  quadro
normativo certo, riducendo al minimo i  margini  di  discrezionalita'
della pubblica amministrazione; 
      f) attivare il processo e  le  condizioni  per  la  progressiva
riduzione degli oneri amministrativi delle  imprese,  in  particolare
delle micro, piccole e medie imprese in conformita' a quanto previsto
dalla normativa europea; 
      g) creare le condizioni per la partecipazione e l'accesso delle
imprese alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione tecnologica
ed informatica, quale strumento per una  maggiore  trasparenza  della
pubblica amministrazione. 
    3.  Le  disposizioni  di  cui   alla   presente   legge   trovano
applicazione: 
      a) per le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le
attivita'  agricole,  commerciali   e   artigianali,   le   attivita'
turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari,  le  attivita'  socio-assistenziali   e   sanitarie,   le
strutture sportivo-ricreative; 
      b) per i procedimenti aventi  ad  oggetto  gli  impianti  e  le
infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque
connesse ad attivita' produttive; 
      c)  per  la  realizzazione  di  impianti  relativi  alle   reti
dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telefonia e  della
teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi
servizi; 
      d) per gli allacciamenti ai servizi di rete  dell'energia,  del
gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione; 
      e)  per  le  opere   di   manutenzione   straordinaria   e   di
miglioramento  o  maggiore  efficienza   degli   impianti   esistenti
nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.