(Pubblicata nel Bolletino ufficiale - Parte I 
          della Regione Liguria n. 6 dell'11 5 aprile 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente testo unico definisce la disciplina  generale  per
l'esercizio dell'attivita' estrattiva, costituente attivita' primaria
per i processi  produttivi  ed  elemento  strategico  per  l'economia
regionale, nel rispetto della tutela  e  sicurezza  del  lavoro,  dei
principi della sostenibilita' ambientale  e  della  salvaguardia  dei
valori  paesaggistici,  nonche'  nell'ottica  dello  sviluppo   delle
imprese. 
    2. Nel rispetto dei principi  di  cui  al  comma  1,  la  Regione
persegue i seguenti obiettivi: 
      a)  assicurare  l'esercizio   dell'attivita'   estrattiva   per
l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al
soddisfacimento del fabbisogno regionale; 
      b) garantire la  riqualificazione  paesaggistica  e  ambientale
delle aree oggetto di escavazione  nonche'  incentivare  il  recupero
delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono; 
      c) favorire la promozione e l'utilizzo dei  materiali  pregiati
tipici della Regione; 
      d)  favorire  il  riutilizzo   dei   materiali   derivanti   da
demolizioni, restauri, sbancamenti; 
      e)  favorire  la  prossimita'  fra  i  siti  di  cava   e   gli
utilizzatori del materiale estrattivo; 
      f) assicurare l'adozione di misure compensative per i territori
interessati dalle attivita' di cava. 
    3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo
sviluppo e la diffusione di tecnologie e di  programmi  necessari  al
raggiungimento delle finalita' di cui al presente testo unico.