(Pubblicata nel Bolletino ufficiale - Parte I della Regione Liguria n. 6 dell'11 5 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attivita' estrattiva, costituente attivita' primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilita' ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonche' nell'ottica dello sviluppo delle imprese. 2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) assicurare l'esercizio dell'attivita' estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale; b) garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonche' incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono; c) favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione; d) favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti; e) favorire la prossimita' fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo; f) assicurare l'adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attivita' di cava. 3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalita' di cui al presente testo unico.