(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 
                        del 27 aprile 2012)  
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Riversamento diretto dei proventi derivanti dalla lotta  all'evasione
 fiscale in materia di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF ed IVA 
 
    1. In coerenza con il principio di territorialita' delle  risorse
fiscali affermato dall'art.  119  della  Costituzione,  dall'art.  7,
comma 1, lettera d), della legge 5 maggio  2009,  n.  42  (Delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione) e successive modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' con  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario)  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, i proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  controllo,
liquidazione delle dichiarazioni  e  accertamento,  accertamento  con
adesione,   conciliazione   giudiziale   e   contenzioso   tributario
concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)  e
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) sono riversati direttamente nel conto di tesoreria  regionale
secondo le modalita' e procedure  da  definire  con  l'Agenzia  delle
entrate. Le anzidette somme comprendono gli importi dovuti  a  titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni. 
    2. In coerenza con la normativa richiamata al  comma  1,  nonche'
con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo  n.
68/2011 e successive modificazioni ed  integrazioni,  una  quota  del
gettito riferibile al  concorso  della  Regione  nella  attivita'  di
recupero fiscale in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),
commisurata all'aliquota di compartecipazione  prevista  dall'art.  4
del decreto legislativo n.  68/2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  riversata  direttamente  nel  conto  di  tesoreria
regionale secondo le modalita' e procedure da definire con  specifico
atto convenzionale con l'Agenzia delle entrate. 
    3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione  concorre  all'attivita'
di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione  di  dati  e
notizie desunti da fatti certi indicativi di capacita' contributiva a
fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.