(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007); Visto in particolare l'art. 2, commi, 91, 92, 93 e 94 della legge regionale 11/2011, che testualmente recitano: «91. Al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli. 92. I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi-Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis. 93. I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale. 94. Per le finalita' di cui al comma 91 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".»; Preso atto dell'impugnazione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimita', tra gli altri, del predetto art. 2, commi 91 e seguenti della legge regionale n. 11/2011; Vista la relazione dell'Avvocato della Regione, aw. Ettore Volpe, allegata alla DGR di generalita' n. 2139, di data 10 novembre 2011, avente ad oggetto: "Impugnazione LR 11/2011 "Assestamento del Bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della LR 21/2007" che in particolare prevede: «art. 2, commi 91 e 106: Anche in relazione alle disposizioni normative in titolo si ritiene che non vi sia stata una violazione degli obblighi di cui all'art. 108 TFUE, posto che i criteri e le modalita' di concessione di tali contributi verranno stabiliti da un successivo regolamento. Al proposito si segnala che, anche al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stabilisce che la determinazione dei criteri e delle modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi nella concessione di incentivi, qualora non siano gia' previsti dalla legge, e' disposta con regolamento. Alla luce quindi della prescrizione contenuta nel citato art. 30, peraltro recentemente ribadita dalla circolare n. 5 di data 14.02.2011 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, si procedera' alla necessaria emanazione dei regolamenti di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni normative in esame, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso", e successive modificazioni, la quale, all'art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti per legge; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2012, n. 904 con la quale e' approvato il «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. il (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).», predisposto dalla Direzione centrale Attivita' Produttive; Ritenuto di emanare il predetto «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).», allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli- Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2012, n. 904; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO