(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 
                      n. 46 del 15 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009,  n.  3
    «Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro» 
 
    1. L'articolo 42 della legge regionale 13 marzo  2009,  n.  3  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 42 
 
 
                     Contratto di apprendistato 
 
    1. La Regione promuove il contratto di  apprendistato  nelle  tre
tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo
14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico  dell'apprendistato,  a  norma
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»: 
      a)  apprendistato  per  la   qualifica   e   per   il   diploma
professionale; 
      b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
      c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
    2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale: 
      a)  definisce  la  regolamentazione   dei   profili   formativi
dell'apprendistato per la qualifica e per il  diploma  professionale,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167; 
      b) disciplina l'offerta formativa  pubblica  integrativa  della
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei  limiti  delle
risorse disponibili, sulla base di criteri selettivi  che  assicurino
priorita' ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza
scuola lavoro; 
      c) definisce, d'intesa con le  associazioni  di  categoria  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
regionale, le modalita' di riconoscimento  della  qualifica  prevista
dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167; 
      d) definisce la regolamentazione e la  durata  del  periodo  di
apprendistato per attivita' di  ricerca,  per  l'acquisizione  di  un
diploma o  per  percorsi  di  alta  formazione,  per  i  profili  che
attengono alla formazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  5,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; 
      e) disciplina le modalita' di certificazione  delle  competenze
acquisite dall'apprendista secondo quanto  previsto  all'articolo  6,
comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 
    3. La Regione promuove, anche  attraverso  accordi  con  i  fondi
interprofessionali di cui all'articolo 47,  adeguate  iniziative  per
garantire la formazione professionalizzante  e  di  mestiere,  svolta
sotto  la  responsabilita'  dell'impresa,  stimolando   processi   di
qualificazione della capacita' formativa dell'impresa medesima. 
    4. La Regione,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  adotta
misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti  al
termine del percorso formativo.».