(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Viste le disposizioni recate dall'art. 7,  commi  8  e  9,  della
legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  pluriennale  ed   annuale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002) e dall'art. 7,  comma
3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -  legge
finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni,  concernenti
la  realizzazione  di  programmi  di  intervento  per  obiettivi   di
sviluppo, potenziamento e riqualificazione  dell'azione  pubblica  in
materia di servizi al sistema scolastico regionale; 
    Viste le disposizioni di cui all'art. 5,  comma  3,  della  legge
regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006  ai  sensi  dell'art.  18
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21
maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue  straniere  comunitarie
nelle  istituzioni  scolastiche  del  Friuli-Venezia   Giulia),   che
prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalita' di
cui al citato art. 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge  regionale
n. 3/2002; 
    Visto  il  «Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'   per
l'attuazione degli  interventi  previsti  in  materia  di  istruzione
scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art.  7,  comma  3,  della
legge regionale 18 gennaio 2006,  n.  2  (Legge  Finanziaria  2006)»,
emanato con proprio decreto d 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.; 
    Atteso che in base all'esperienza  maturata  nel  primo  anno  di
applicazione del suddetto regolamento, si e' ravvisata l'esigenza  di
apportare alla disciplina  da  esso  recata  alcune  modifiche  nella
prospettiva di una maggiore efficacia degli interventi promozionali e
di sostegno di cui trattasi; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  814  dell'11
maggio 2012 e n. 1509 con cui  e'  stato  approvato  il  «Regolamento
recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita'  per
l'attuazione degli  interventi  previsti  in  materia  di  istruzione
scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art.  7,  comma  3,  della
legge regionale 18 gennaio  2006,  n.  2  (Legge  Finanziaria  2006),
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20  maggio  2011,
n. 114/Pres.»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante  modifiche  al  Regolamento
concernente criteri e modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi  8  e
9, della legge regionale 25 gennaio 2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria
2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio  2006,
n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres.», nel testo allegato al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO