(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito
il fondo di rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  comparto
agricolo; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15
dicembre  2006,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea, n. L 379 del 28  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(de minimis); 
    Visto l'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto
2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio  2011  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007) che autorizza la Regione Friuli Venezia  Giulia  a
concedere finanziamenti  agevolati  alle  imprese  che  stagionano  o
invecchiano in regione prodotti agricoli  di  unita'  produttive  del
territorio regionale; 
    Visto in particolare l'art. 2, comma  24,  della  medesima  legge
regionale 11/2011 secondo il quale le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti sono definiti
con regolamento regionale; 
    Ritenuto di emanare il regolamento al  fine  di  dare  attuazione
all'art. 2, comma 24, della legge regionale 11/2011; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 862 di  data  17
maggio  2012  con  la  quale  la  Giunta  medesima  ha  approvato  il
"Regolamento  recante  condizioni,  criteri  e   modalita'   per   la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  per  l'anticipazione  alle
imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli,  in  attuazione
dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto  2011,
n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2011-2013  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale
21/2007)"; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato  il  "Regolamento  recante  condizioni,  criteri  e
modalita'  per  la  concessione  di   finanziamenti   agevolati   per
l'anticipazione alle imprese  del  valore  commerciale  dei  prodotti
agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a  24,  della  legge
regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013  ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale  21/2007)",  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO