(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 6 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517». 1. All'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il piano socio-sanitario regionale ha durata quinquennale.». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 la parola «triennio» e' sostituita con la parola «quinquennio». 3. Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende Unita' locali socio-sanitarie (ULSS) e' compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, fatta salva la specificita' del territorio montano, lagunare e del polesine, in conformita' a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto. 4. Viene individuata la figura del direttore generale alla sanita' e al sociale, nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Al direttore generale alla sanita' e al sociale competono la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonche' il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanita' e al sociale puo' esser conferito anche ad esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della legislatura.