(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione del Veneto n. 53 del 6 luglio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n.  56
  «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario  regionale
  in attuazione del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
  «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma  dell'art.
  1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», cosi' come  modificato  dal
  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517». 
    1. All'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.   Il   piano   socio-sanitario   regionale   ha    durata
quinquennale.». 
    2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge  regionale
14 settembre 1994, n. 56 la parola «triennio» e'  sostituita  con  la
parola «quinquennio». 
    3. Al fine di assicurare le migliori  performance  gestionali  ed
assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende  Unita'  locali
socio-sanitarie  (ULSS)  e'  compreso  tra  i  200.000  e  i  300.000
abitanti,  fatta  salva  la  specificita'  del  territorio   montano,
lagunare e del polesine, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.
15 dello Statuto. 
    4. Viene  individuata  la  figura  del  direttore  generale  alla
sanita' e al sociale, nominato dal Consiglio regionale,  su  proposta
del Presidente della Giunta regionale.  Al  direttore  generale  alla
sanita' e al  sociale  competono  la  realizzazione  degli  obiettivi
socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo,  individuati
dagli organi regionali, nonche' il coordinamento  delle  strutture  e
dei  soggetti   che   a   vario   titolo   afferiscono   al   settore
socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanita'  e  al
sociale puo'  esser  conferito  anche  ad  esperti  e  professionisti
esterni  all'amministrazione  regionale,  con  contratto  di  diritto
privato a tempo determinato, risolto di diritto non  oltre  sei  mesi
successivi alla fine della legislatura.