(Pubblicato nel  Bolletino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 18 luglio 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per
il concorso della copertura assicurativa dei rischi  agricoli),  come
da ultimo modificata dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale
16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del  bilancio
pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi  dell'articolo  34  della
legge regionale 21/2007); 
    Visto il proprio decreto 16 maggio 2003, n.  0134/Pres.  relativo
alla emanazione del regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31/2002; 
    Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera  i),  della  legge  7  marzo  2003  n.  38),  ed  in
particolare il Capo I (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi); 
    Visto il decreto legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  recante
modifiche al decreto legislativo 102/2004; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2012 n.
137 con la  quale  si  approva  il  «Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione  dei  contributi  sul  costo  dei  premi
assicurativi  pagati  a  copertura  delle  perdite  dovute  a  rischi
agricoli, in attuazione  dell'articolo  1  della  legge  regionale  4
dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il  concorso  della  copertura
assicurativa dei rischi agricoli)» e  si  stabilisce  di  trasmettere
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,  del
regolamento (CE) 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al
regolamento in oggetto, ai fini della  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; 
    Atteso che la sintesi delle informazioni  e'  stata  regolarmente
trasmessa agli Uffici della Commissione europea; 
    Vista la nota Ares (2012) 317371 del 19 marzo 2012 con  la  quale
la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  della
Commissione europea invita, tra  l'altro,  le  autorita'  italiane  a
modificare il sistema di presentazione delle domande  ispirandosi  al
disposto di cui  all'articolo  18  del  regolamento  (CE)  1857/2006,
nonche' a prevedere una disposizione che escluda  l'applicazione  del
regime di aiuto per le imprese in difficolta' ; 
    Preso atto che con nota di data 3 maggio  2012  prot.  1144-SP/12
l'Amministrazione  regionale  ha  dato  riscontro  alle  osservazioni
formulate dalla Commissione europea, riportando  opportune  modifiche
al regolamento ed in particolare agli articoli 4 e 5 del medesimo; 
    Preso atto che in data  14  maggio  2012  la  Direzione  generale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha
pubblicato sul proprio sito informatico la sintesi delle informazioni
relative al regime di aiuti in argomento, individuato con  il  numero
SA. 34431(2012/XA); 
    Ritenuto  pertanto  necessario  emanare  il  regolamento  con  le
modifiche apportate; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012,  n.
1107; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati  a
copertura delle perdite  dovute  a  rischi  agricoli,  in  attuazione
dell'articolo 1 dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n.  31  (Nuove
misure per  il  concorso  della  copertura  assicurativa  dei  rischi
agricoli)», nel testo allegato al presente  provvedimento  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO