(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 115 del 6 luglio 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. Con la presente legge la regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.