(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte prima -  n.  115  del  6  luglio
                                2012) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
    1. Con la presente legge la regione persegue il  principio  della
razionale gestione delle reti  e  dei  corsi  di  acqua  naturali  ed
artificiali sulla base dell'individuazione  della  pubblica  funzione
prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di  un
risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore
irriguo.