(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"; Visto l'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049 del 25 maggio 2012, avente per oggetto "Approvazione del "Regolamento concernente la mobilita' volontaria interna del personale provinciale", in attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7"; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e criteri generali 1. In attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge sul personale della Provincia questo regolamento individua i criteri per la disciplina della mobilita' interna del personale provinciale appartenente alle categorie del comparto autonomie locali, con esclusione del personale delle qualifiche forestali, dei direttori e dei dirigenti, che rimangono regolate dalla specifica disciplina di settore. 2. Il sistema di mobilita' interna del personale, in conformita' ai principi di trasparenza, flessibilita' e buon andamento, contempera le esigenze organizzative dell'Amministrazione valorizzando le attitudini, la crescita professionale e le esigenze dei lavoratori.