(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"; 
    Visto l'art. 9, comma 4-bis, della  legge  provinciale  3  aprile
1997, n. 7; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1049  del  25
maggio  2012,  avente  per  oggetto  "Approvazione  del  "Regolamento
concernente   la   mobilita'   volontaria   interna   del   personale
provinciale", in attuazione dell'art. 9,  comma  4-bis,  della  legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7"; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
              Ambito di applicazione e criteri generali 
 
    1. In attuazione  dell'art.  9,  comma  4-bis,  della  legge  sul
personale della Provincia questo regolamento individua i criteri  per
la disciplina  della  mobilita'  interna  del  personale  provinciale
appartenente  alle  categorie  del  comparto  autonomie  locali,  con
esclusione del personale delle qualifiche forestali, dei direttori  e
dei dirigenti, che rimangono regolate dalla specifica  disciplina  di
settore. 
    2. Il sistema di mobilita' interna del personale, in  conformita'
ai  principi  di  trasparenza,  flessibilita'   e   buon   andamento,
contempera    le    esigenze    organizzative    dell'Amministrazione
valorizzando le attitudini, la crescita professionale e  le  esigenze
dei lavoratori.