(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformita' a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) i criteri e le modalita' per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonche' per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli. 2. In attuazione dell'art. 27, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2009, nell'ottica di uno snellimento delle procedure e del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il presente regolamento, disciplina, altresi', un sistema informatizzato denominato S.I.T.A.S. (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia, ed il cui funzionamento e' disciplinato da un apposito manuale operativo. 3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente rispettivamente dai funzionari e dirigenti competenti nonche' dai soggetti e professionisti interessati, ai sensi degli articoli 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e delle norme attuative dello stesso Codice. Le richieste e la documentazione di cui al presente comma sono trasmesse in formato pdf attraverso accesso web al sistema informatizzato, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del citato Codice nonche' dell'ulteriore normativa vigente in materia.