(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Inserimento dell'art. 33-bis nella legge provinciale 
       9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia) 
 
    1. Dopo  l'art.  33  della  legge  provinciale  sulla  caccia  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 33-bis (Azioni preventive e indennizzi per danni  provocati
dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica). - 1. Per far fronte
ai danni provocati dall'orso  bruno,  dal  lupo  e  dalla  lince,  la
Provincia puo': 
      a) fornire a titolo gratuito il materiale per la  realizzazione
di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale  al
fine di  predisporre  interventi  che  consentano  di  prevenirne  le
incursioni; 
      b) concedere, alle sole imprese, contributi  per  il  pagamento
del premio di polizze assicurative per il rischio di danni; 
      c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito  il
danno;  a  tal  fine  la  Provincia  puo'   stipulare   una   polizza
assicurativa. 
    2. Le imprese possono chiedere il contributo  per  il  premio  di
polizze assicurative previsto dal comma 1, lettera b), o l'indennizzo
solo se hanno realizzato idonee opere  per  prevenire  le  incursioni
dell'orso bruno, del lupo e della lince. Il contributo  previsto  dal
comma I, lettera b), esclude la possibilita' di ottenere l'indennizzo
previsto dal comma 1, lettera c). 
    3. L'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c), e'  corrisposto
anche in misura forfettaria per ristorare i  danni  arrecati  a  beni
immobili o mobili, compresi gli animali, e i danni alle persone. 
    4. La  Giunta  provinciale,  con  deliberazione  adottata  previo
parere  della  competente  commissione  del  Consiglio   provinciale,
definisce i livelli di contribuzione, i criteri e  le  modalita'  per
l'attuazione di questo articolo, tenendo conto che: 
      a) la quantificazione del danno e' operata con  riferimento  al
prezzo  di  mercato,  applicato  a  livello  provinciale,  dei   beni
distrutti o danneggiati, tenuto conto anche  delle  spese  necessarie
per ripristinare il bene nello stato antecedente e  del  costo  della
manodopera; 
      b) l'indennizzo tiene conto del valore di mercato della mancata
o ridotta produzione causata dal danno a beni immobili o mobili;  per
i danni al patrimonio zootecnico l'indennizzo e' maggiorato  fino  al
50 per cento nel caso di perdita di capi gravidi; 
      c) se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del
patrimonio aziendale l'indennizzo e' aumentato fino al 20 per cento; 
      d) la realizzazione delle misure di prevenzione  ai  sensi  del
comma 1, lettera a), non  esclude  l'indennizzo  dei  danni  comunque
verificatisi, se le precauzioni correttamente  adottate  si  rivelano
anche parzialmente inefficaci. 
    5. Con riferimento all'orso bruno,  al  lupo  e  alla  lince,  la
Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per: 
      a) promuovere campagne d'informazione  e  di  sensibilizzazione
sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone
pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza,
nonche' iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti  che
possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che  possano  attirarli
in prossimita' dei centri abitati; l'attivita' informativa  comprende
la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese  e  sui
risultati  conseguiti,  che   e'   trasmesso   anche   al   Consiglio
provinciale; 
      b)   garantire   la   formazione   degli   operatori    addetti
all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca  e
agli interventi di emergenza nei casi di problematicita'; 
      c) promuovere  accordi  e  protocolli  operativi  per  definire
azioni comuni di coordinamento sulla gestione  dell'orso  bruno,  del
lupo e della lince, fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa
statale  in  materia;  la  Provincia,   nei   casi   di   particolare
problematicita',   assicura   l'informativa   ai   cittadini   e   il
coinvolgimento dei sindaci e delle altre istituzioni interessate. 
    6. Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa
dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni  agricole,
al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia puo'  concedere  i
contributi e corrispondere gli  indennizzi  previsti  rispettivamente
dal comma 1, lettere b) e c), nonche' concedere contributi  in  conto
capitale per la realizzazione di misure  di  prevenzione  secondo  le
modalita' e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 
    7.  Fatte  salve  le  norme  dell'Unione  europea  che  prevedono
l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di  questo
articolo che prevedono misure di aiuto a favore  delle  imprese  sono
efficaci a decorrere dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione   dell'avviso   relativo   alla
decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea.».