(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Inserimento dell'art. 47-bis nella legge provinciale 
  10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) 
 
    1. Dopo l'art. 47 della legge provinciale  sui  lavori  pubblici,
nel capo VI, e' inserito il seguente: 
    «Art. 47-bis (Indennizzi). - 1. Per ridurre le perdite economiche
derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa
dell'apertura di cantieri per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  di
importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia  concede
contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo. 
    2. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno  subito
perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese,  per  effetto
della chiusura al traffico veicolare  o  anche  solo  pedonale  della
strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio.
La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni. 
    3. La richiesta di contributo e' presentata  nell'ambito  di  una
specifica conferenza pubblica d'informazione e concertazione,  ed  e'
accompagnata dall'indicazione della percentuale di perdita ipotizzata
rispetto agli introiti dell'anno precedente, con riferimento al tempo
previsto per il cantiere. 
    4. Il  contributo  richiesto,  previa  valutazione  ed  eventuale
rideterminazione dell'importo, e' concesso nella misura  massima  del
70 per cento della perdita riconosciuta. Per  la  copertura  di  tali
oneri si procede a carico del quadro di spesa  dell'opera  o  facendo
ricorso  ad  un  fondo  istituito  nell'ambito  dello  strumento   di
pianificazione.  Al  fine  della  liquidazione  del   contributo   il
richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita. 
    5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo,
la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i  criteri
e le modalita' per la sua attuazione, prevedendo fra l'altro: 
      a) le esatte modalita' per l'accertamento e la  quantificazione
della perdita; 
      b) le percentuali ed i criteri per l'erogazione dei contributi; 
      c) i termini e le modalita' per la presentazione delle  domande
di contributo. 
    6. Quanto disposto da  quest'articolo  ha  efficacia  dal  giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione
dell'avviso  relativo  alla   decisione   di   autorizzazione   della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108  del  trattato
sul funzionamento  dell'Unione  europea,  relativi  agli  aiuti  alle
imprese.».