(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37  del
                           14 luglio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    (Omissis). 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 65/2010 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge  regionale  n.29  dicembre
2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole  «di  euro
200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, di euro 320.000.000,00 per l'anno 2012 e  di  euro
200.000.000,00 per l'anno 2013».