(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 14 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 65/2010 1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n.29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole «di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 320.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l'anno 2013».