(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 
      della Regione Siciliana (P. 1) n. 25 del 22 giugno 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che  approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione", che, nell'ambito della
nuova articolazione  dei  Dipartimenti  regionali,  ha  istituito  il
Dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale  dell'energia  e
dei servizi di pubblica utilita', a decorrere dal 1° gennaio 2010; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche, ed
in particolare la nuova riorganizzazione del  Dipartimento  regionale
dell'energia; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
"Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa",  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale  5
aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare,  il  comma  2-bis  dell'articolo  2  della
citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il  quale  dispone  che
"con decreto del Presidente della Regione su proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento"; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con   l'Assesore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni"; 
    Visto il D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86, recante "Regolamento  di
attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente
ai  procedimenti  amministrativi   di   competenza   dell'Assessorato
regionale dell'industria"; 
    Preso  atto  dell'avvenuta  ricognizione  dei   procedimenti   di
competenza delle  strutture  intermedie  del  Dipartimento  regionale
dell'energia; 
    Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
dell'energia, con relativi termini  di  conclusione  superiori  a  30
giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
dell'energia, con relativi termini  di  conclusione  superiori  a  60
giorni e non maggiori di 150 giorni; 
    Vista la relazione con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato che sussistono le  motivazioni  previste  dal  citato
comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.
10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Visto  il  concerto  espresso  dall'Assessore  regionale  per  le
autonomie  locali  e  per  la  funzione  pubblica  in  relazione   ai
procedimenti per i quali sono stati fissati termini  superiori  a  60
giorni di cui all'allegato B); 
    Visto  il  parere   n.   42/12   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 31 gennaio 2012; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 12  marzo
2012; 
    Su proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'energia  e  per  i
servizi di pubblica utilita'; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia,
sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia  che
debbano essere promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate   che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione  dell'ufficio  competente  e   della   relativa   fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra  fonte  legislativa  o  regolamentare  conseguenziale   o,   in
mancanza, nel termine di trenta giorni.