(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
      Regione Siciliana (p. I) n. 25 del 22 giugno 2012 (n. 31) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che  approva  il  testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive  modifiche
e integrazioni; 
    Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti  regionali.
Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della   Regione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 59 del 21 dicembre 2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel S.O. n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge  regionale
5 aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   del   Dipartimento
regionale dell'urbanistica; 
    Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
dell'urbanistica con relativi termini di conclusione superiori  a  30
giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visto  il  parere  n.  2571/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 21 febbraio 2012; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 22  marzo
2012; 
    Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  il   territorio   e
l'ambiente; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi   di    competenza    del    Dipartimento    regionale
dell'urbanistica,  di  seguito  denominato  Dipartimento,   sia   che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento,  nella  tabella   allegata,   che   costituisce   parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contiene,   altresi',
l'indicazione dell'organo o dell'ufficio  competente  e  della  fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nella
tabella allegata, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra  fonte  legislativa  o  regolamentare  conseguenziale   o,   in
mancanza, nel termine di trenta giorni.