(Pubblicato nel Supplemento ordinaria alla Gazzetta ufficiale 
     della Regione siciliana (parte I) n. 25 del 22 giugno 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
    Visto lo Statuto della Regione; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,  n.  28  e  10  aprile
1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il dedcreto del Presidente della Regione 28 febbraio  1979,
n. 70, che approva il testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione regionale; 
    Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione», e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12, recante «Regolamento di attuazione  del  Titolo  II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.   19,   recante   norme   per   la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del  Governo
e dell'Amministrazione  della  Regione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n.  59  del  21  dicembre
2009; 
    Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, di  rimodulazione  dell'assetto
organizzativo,  di  natura   endodipartimentale,   dei   dipartimenti
regionali, pubblicato nel Supplemento ordinario n.  1  alla  Gazzetta
ufficiale della  Regione  siciliana  n.  31  del  9  luglio  2010,  e
successive modifiche; 
    Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge  regionale
5 aprile 2011, n. 5; 
    Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
    Visto, in particolare, il comma 2-ter del  citato  art.  2  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi
in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
    Preso   atto   dell'avvenuta   ricognizione   dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento   regionale   della
famiglia e delle politiche sociali, del  Dipartimento  regionale  del
lavoro e dell'Agenzia  regionale  per  l'impiego,  l'orientamento,  i
servizi e le attivita' formative; 
    Visti gli allegati A) alla proposta di regolamento con i quali si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento  regionale
del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento,  i
servizi e le attivita' formative con relativi termini di  conclusione
superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 
    Visti gli allegati B) alla proposta di regolamento con i quali si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento  regionale
del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento,  i
servizi e le attivita' formative con relativi termini di  conclusione
superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
    Viste le relazioni con cui si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
    Considerato che sussistono le  motivazioni  previste  dal  citato
comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.  10,
ai sensi del quale i termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
    Visto  il  concerto  espresso  dall'Assessore  regionale  per  le
autonomie  locali  e  per  la  funzione  pubblica  in  relazione   ai
procedimenti per i quali sono stati fissati termini  superiori  a  60
giorni di cui agli allegati B); 
    Visto  il  parere  n.  2551/11   del   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione  siciliana,  Sezione  consultiva,  reso
nell'adunanza del 31 gennaio 2012; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 marzo
2012; 
    Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore
regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi, che conseguano  obbligatoriamente  ad  iniziativa  di
parte o che debbano essere  promossi  d'ufficio,  di  competenza  del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,  del
Dipartimento  regionale  del  lavoro  e  dell'Agenzia  regionale  per
l'impiego, l'orientamento, i servizi e  le  attivita'  formative,  di
seguito denominata Agenzia regionale per l'impiego. 
    2. I procedimenti di cui al comma precedente  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate   che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione dell'organo o dell'ufficio  competente  e  della  fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra  fonte  legislativa  o  regolamentare  conseguenziale   o,   in
mancanza, nel termine di trenta giorni.