(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 7 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 4 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: «affiliate ad una FSN» sono inserite le seguenti: «e riconosciute ai fini sportivi dal CONI». 2. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2004, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Con riferimento all'attivita' sportiva degli atleti diversamente abili e dei rispettivi enti di appartenenza, i contributi di cui all'art. 3 sono sostituiti dalle specifiche provvidenze di cui all'art. 8-bis.».