(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                      n. 33 del 7 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato; 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazioni all'art. 4 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1°  aprile  2004,
n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello  sport),  dopo
le parole: «affiliate ad una  FSN»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
riconosciute ai fini sportivi dal CONI». 
    2. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale  n.  3/2004,
e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Con riferimento  all'attivita'  sportiva  degli  atleti
diversamente  abili  e  dei  rispettivi  enti  di   appartenenza,   i
contributi  di  cui  all'art.  3  sono  sostituiti  dalle  specifiche
provvidenze di cui all'art. 8-bis.».