(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 17 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformita' alla normativa europea e nell'ambito delle potesta' e delle competenze regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, disciplina e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale. 2. La Regione Abruzzo riconosce quali parti del sistema produttivo le componenti industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali. 3. Gli interventi della presente legge sostengono la crescita della responsabilita' sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualita'. 4. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie ed i propri Enti strumentali e le societa' controllate, promuove e sostiene: a) nuove forme di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e dei poli d'innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l'universita', i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici; b) la sostenibilita' dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private; d) la competitivita' del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivando la diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione, nonche' la nascita e lo sviluppo di imprese innovative; e) la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base nelle universita' e nei centri di ricerca, nonche' il sostegno alla ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le universita' degli studi abruzzesi, le istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti operanti sul territorio regionale; f) la diffusione di sistemi di qualita' aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza, la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione di prodotti e delle tecnologie produttive, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; g) gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, nonche' l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili; h) i processi di semplificazione amministrativa per lo sviluppo e la competitivita' delle micro imprese e piccole e medie imprese (PMI), attraverso la semplificazione delle procedure e delle modalita' di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedono il divieto di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti attestanti stati, qualita' personali o fatti che siano gia' in possesso della Pubblica Amministrazione; i) promuove la reciprocita' dei tempi di attuazione con il sistema produttivo. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione imponga delle scadenze al sistema produttivo e/o ai beneficiari di interventi con la penale dell'esclusione, per accedere a bandi e/o a servizi previsti nella presente legge, la P.A., di norma, si impegna ad inserire nel bando di dare risposta formalmente entro gli stessi termini; j) la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle attivita' culturali, nonche' interventi e progetti volti a ridurre le disparita' territoriali, a sostenere l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a promuovere le pari opportunita' e la contaminazione positiva delle esperienze e delle professioni di qualita'; k) il sostegno della formazione e dell'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per la occupabilita' e l'inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli; l) il reinserimento delle attivita' produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali, in particolare nel Comune di L'Aquila e in quelli colpiti dal sisma.