(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                  Abruzzo n. 44 del 17 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformita' alla
normativa europea e nell'ambito delle  potesta'  e  delle  competenze
regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte  II  della
Costituzione,  disciplina  e  promuove  lo   sviluppo   del   sistema
produttivo regionale e della ricerca scientifica e  dell'innovazione,
quale motore di sviluppo economico compatibile con la  valorizzazione
del  territorio  e  la  coesione  sociale,  in   coerenza   con   gli
orientamenti europei e con la legislazione regionale. 
    2.  La  Regione  Abruzzo  riconosce  quali  parti   del   sistema
produttivo  le  componenti  industriali,  artigianali,   commerciali,
turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali. 
    3. Gli interventi della presente  legge  sostengono  la  crescita
della  responsabilita'  sociale  delle  imprese   per   lo   sviluppo
compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualita'. 
    4. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie  ed  i
propri  Enti  strumentali  e  le  societa'  controllate,  promuove  e
sostiene: 
      a) nuove forme di aggregazione del sistema  produttivo  tramite
lo sviluppo delle  reti  d'impresa  e  dei  poli  d'innovazione,  nei
settori innovativi e tradizionali, attraverso  la  convergenza  delle
azioni e degli investimenti pubblici e privati, per  un  collegamento
stabile tra le imprese  e  il  sistema  regionale  della  conoscenza,
l'universita',  i  centri  di  ricerca  e  i  parchi  scientifici   e
tecnologici; 
      b)   la   sostenibilita'   dello   sviluppo    attraverso    la
qualificazione del tessuto produttivo incentivando  l'ecoinnovazione,
la  riduzione  dei  consumi  energetici  e  lo  sviluppo   di   fonti
energetiche rinnovabili; 
      c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, attraverso  la
cooperazione e  l'interazione  tra  i  diversi  attori  operanti  nel
territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della
ricerca, mondo della produzione di  beni  e  di  servizi,  mondo  del
credito e il territorio, attraverso  l'integrazione  delle  politiche
regionali di settore e le risorse umane, strumentali  e  finanziarie,
sia pubbliche che private; 
      d)  la  competitivita'  del   sistema   produttivo   regionale,
sostenendo interventi  in  materia  di  ricerca  e  valorizzandone  i
relativi  risultati,  incentivando  la  diffusione  dell'innovazione,
l'incontro tra la domanda  e  l'offerta  di  ricerca  e  innovazione,
nonche' la nascita e lo sviluppo di imprese innovative; 
      e)  la  promozione,  la  valorizzazione,  lo  sviluppo   e   la
diffusione della ricerca di base nelle universita' e  nei  centri  di
ricerca, nonche'  il  sostegno  alla  ricerca  applicata  al  sistema
produttivo, mettendo in rete le universita' degli studi abruzzesi, le
istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti  operanti  sul
territorio regionale; 
      f)  la  diffusione  di  sistemi  di  qualita'  aziendale  e  di
certificazione ambientale e integrata tra ambiente  e  sicurezza,  la
realizzazione di interventi a favore dell'innovazione di  prodotti  e
delle   tecnologie   produttive,   della   ricerca   applicata,   del
trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 
      g)  gli  investimenti  delle  imprese  per  ridurre   l'impatto
ambientale e  migliorare  la  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro,
nonche' l'attuazione di programmi e la realizzazione di  investimenti
delle imprese per il  risparmio  energetico  e  l'utilizzo  di  fonti
rinnovabili; 
      h) i processi di semplificazione amministrativa per lo sviluppo
e la competitivita' delle micro imprese e  piccole  e  medie  imprese
(PMI),  attraverso  la  semplificazione  delle  procedure   e   delle
modalita'  di  relazione  e  comunicazione  tra  imprese  e  Pubblica
Amministrazione e la partecipazione attiva dei soggetti  economici  e
sociali, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di  legge
che prevedono il divieto di richiedere ai cittadini  e  alle  imprese
documenti attestanti stati, qualita' personali o fatti che siano gia'
in possesso della Pubblica Amministrazione; 
      i) promuove la reciprocita' dei  tempi  di  attuazione  con  il
sistema produttivo. Nel  caso  in  cui  la  Pubblica  Amministrazione
imponga delle scadenze al sistema produttivo e/o  ai  beneficiari  di
interventi con la penale dell'esclusione, per accedere a bandi e/o  a
servizi previsti nella presente legge, la P.A., di norma, si  impegna
ad inserire nel bando di dare risposta formalmente entro  gli  stessi
termini; 
      j) la  tutela  e  lo  sviluppo  delle  produzioni  legate  alla
valorizzazione  del  territorio  e  dell'ambiente,  delle   attivita'
culturali,  nonche'  interventi  e  progetti  volti  a   ridurre   le
disparita' territoriali, a sostenere  l'occupazione,  a  favorire  il
ricambio generazionale,  a  promuovere  le  pari  opportunita'  e  la
contaminazione positiva  delle  esperienze  e  delle  professioni  di
qualita'; 
      k) il sostegno  della  formazione  e  dell'alta  formazione  in
funzione dei fabbisogni professionali dei  diversi  settori  e  delle
imprese per la occupabilita' e l'inclusione  sociale  delle  persone,
con particolare attenzione alle fasce deboli; 
      l) il reinserimento delle  attivita'  produttive,  artigianali,
professionali  e  commerciali  nei  centri  storici   regionali,   in
particolare nel Comune di L'Aquila e in quelli colpiti dal sisma.