(Pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica  della  legge  provinciale  27  febbraio  2012,  n.   5,   e
  reviviscenza del comma 3 dell'art. 54 della  legge  provinciale  17
  giugno 1998, n. 6. 
    1. Il comma 5 dell'art. 1 della  legge  provinciale  27  febbraio
2012, n. 5 e' abrogato, con reviviscenza del  comma  3  dell'art.  54
della legge provinciale 17 giugno 1998, n.  6,  nel  seguente  testo:
«L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i  lavori  e  le  opere
affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi   unitari   risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento.».