(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                    n. 32/I-II del 7 agosto 2012) 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  16  luglio
2012, n. 1115; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. L'art. 2 del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
della Provincia 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' costituito: 
    «Art.  2.  (Durata  delle  unita'   didattiche).   -   1.   Nella
determinazione  della  durata  delle  unita'  didattiche   si   tiene
prioritariamente conto  delle  esigenze  organizzative  e  pedagogico
didattiche. 
    2. Sulla base delle esigenze di cui al comma 1  e  delle  ore  di
insegnamento disponibili le unita' didattiche possono  avere  diversa
durata, anche superiore o inferiore all'ora. 
    3. Le disposizioni del  presente  articolo  trovano  applicazione
anche per le scuole di musica».