(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 luglio 2012, n. 1115; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' costituito: «Art. 2. (Durata delle unita' didattiche). - 1. Nella determinazione della durata delle unita' didattiche si tiene prioritariamente conto delle esigenze organizzative e pedagogico didattiche. 2. Sulla base delle esigenze di cui al comma 1 e delle ore di insegnamento disponibili le unita' didattiche possono avere diversa durata, anche superiore o inferiore all'ora. 3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le scuole di musica».