(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche recante «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche, recante «norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che all'articolo 9, comma 1, dispone che «i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possano essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche, concernente le competenze degli uffici di statistica delle province di' Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni; Visto l'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 concernente il 15° censimento; Vista la delibera della Giunta provinciale del 7 febbraio 2011 n. 131 - «Approvazione del programma statistico provinciale triennio 2011-2013» pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2011, n. 14; Visto il «Piano Generale del 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni», adottato con delibera del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica del 18 febbraio 2011 n. 6/11/PRES pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2011, serie generale, n. 55; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - «Approvazione del programma statistico nazionale triennio 2011-2013» (Supplemento Ordinario n. 181 alla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2011 - n. 178), e i relativi provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989, contenenti rispettivamente l'elenco delle rilevazioni per cui e' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati e l'elenco delle rilevazioni per cui e' prevista l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dello stesso; Visto il protocollo d'intesa tra ISTAT/ASTAT del 2 settembre 2011, repertorio n. 99, ed in particolare l'art. 5 ed il punto 2 dell'«Allegato tecnico alla intesa tra ISTAT e ASTAT per l'effettuazione delle operazioni relative al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e alla rilevazione di appartenenza linguistica o aggregazione a gruppo linguistico»; Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto provinciale di statistica di Bolzano sui fogli mediante i quali sono state rese, nel 15° censimento della popolazione, le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano; Considerato che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia di Bolzano dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione rese nel censimento generale della popolazione; Considerato che i fogli A/2 e B, di cui all'articolo 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, mediante i quali sono rese le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nonche' le buste relative ai fogli A/2 e B, non devono recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione; Visto il protocollo della Commissione tecnica del 12 giugno 2012 con il quale sono stati approvati i dati validati dall'Ufficio Statistiche; Decreta: Art. 1 1. La consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nella provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni di appartenenza e aggregazione rese in occasione del 15° censimento della popolazione, e' indicata nell'allegata tabella A. 2. Per i dati che non vengono diffusi con il presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico, ed in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Bolzano, 19 luglio 2012 Durnwalder (Omissis)