(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto il testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modifiche recante  «norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano  e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  e
successive modifiche, recante «norme sul Sistema statistico nazionale
e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale  di  statistica,  ai
sensi  dell'art.  24  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400»,  che
all'articolo 9, comma 1, dispone che «i dati raccolti nell'ambito  di
rilevazioni statistiche comprese nel programma  statistico  nazionale
da parte degli uffici di statistica non possano essere  esternati  se
non in forma aggregata, in modo che non  se  ne  possa  trarre  alcun
riferimento relativamente a persone identificabili, e possano  essere
utilizzati solo per scopi statistici»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1978,
n. 1017, e successive  modifiche,  concernente  le  competenze  degli
uffici di statistica delle province di' Trento e Bolzano; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche, recante il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  9  luglio  2008,  relativo  ai  censimenti  della
popolazione e delle abitazioni; 
    Visto l'articolo 50 del decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  luglio  2010,  n.  122
concernente il 15° censimento; 
    Vista la delibera della Giunta provinciale del 7 febbraio 2011 n.
131 - «Approvazione del  programma  statistico  provinciale  triennio
2011-2013»  pubblicato  sul  Bollettino   ufficiale   della   Regione
Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2011, n. 14; 
    Visto il  «Piano  Generale  del  15°  Censimento  generale  della
Popolazione e delle Abitazioni», adottato con delibera del Presidente
dell'Istituto  Nazionale  di  Statistica  del  18  febbraio  2011  n.
6/11/PRES pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  8  marzo  2011,  serie
generale, n. 55; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  31
marzo  2011  -  «Approvazione  del  programma  statistico   nazionale
triennio 2011-2013»  (Supplemento  Ordinario  n.  181  alla  Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 2011 - n. 178), e i relativi provvedimenti di  cui
all'art. 7 del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989,  contenenti
rispettivamente  l'elenco  delle  rilevazioni  per  cui  e'  previsto
l'obbligo di  risposta  per  i  soggetti  privati  e  l'elenco  delle
rilevazioni per cui e' prevista l'applicazione di sanzioni in caso di
violazione dello stesso; 
    Visto il protocollo d'intesa  tra  ISTAT/ASTAT  del  2  settembre
2011, repertorio n. 99, ed in particolare l'art.  5  ed  il  punto  2
dell'«Allegato  tecnico  alla  intesa   tra   ISTAT   e   ASTAT   per
l'effettuazione delle operazioni relative al 15° Censimento  generale
della  popolazione  e  delle  abitazioni  e   alla   rilevazione   di
appartenenza linguistica o aggregazione a gruppo linguistico»; 
    Viste  le  risultanze  delle  operazioni  di   spoglio   compiute
dall'Istituto provinciale di statistica di Bolzano sui fogli mediante
i quali sono state rese, nel 15°  censimento  della  popolazione,  le
dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici
italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano; 
    Considerato che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti  di
cui all'articolo 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976, alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella  provincia  di
Bolzano dei gruppi linguistici  italiano,  tedesco  e  ladino,  quale
risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e  di  aggregazione  rese
nel censimento generale della popolazione; 
    Considerato che i fogli A/2 e B, di cui all'articolo 18, comma 3,
del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  752/1976,
mediante i quali sono rese le  dichiarazioni  di  appartenenza  e  di
aggregazione  ai  gruppi  linguistici  italiano,  tedesco  e  ladino,
nonche' le buste relative ai fogli A/2 e B, non devono recare, a pena
di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino,
idoneo a consentirne l'identificazione; 
    Visto il protocollo della Commissione tecnica del 12 giugno  2012
con il quale  sono  stati  approvati  i  dati  validati  dall'Ufficio
Statistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
    1. La consistenza proporzionale dei gruppi linguistici  italiano,
tedesco e  ladino,  nella  provincia  di  Bolzano,  risultante  dalle
dichiarazioni di appartenenza e aggregazione rese  in  occasione  del
15° censimento della popolazione, e' indicata  nell'allegata  tabella
A. 
    2. Per i dati che non vengono diffusi  con  il  presente  decreto
restano ferme le disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio
e  segreto  statistico,  ed  in  particolare  quelle  previste  dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  e
successive modifiche. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  e   nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione
Trentino-Alto Adige. 
      Bolzano, 19 luglio 2012 
 
                             Durnwalder 
 
    (Omissis)