(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 18 aprile 2012). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 52/2006 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo n. 504/1992 relativi ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente sono ridotti del 10 per cento limitatamente alle seguenti categorie: a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 5» o in conformita' a direttive comunitarie successive; b) autocarri per i quali la tassazione e' commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come «euro 5» o in conformita' a direttive comunitarie successive; c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b), omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica. 2-ter. La riduzione di cui al comma 2-bis, ha effetto per i pagamenti da eseguirsi relativamente al primo periodo fisso successivo alla data di entrata in vigore del comma 2-bis stesso. 2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2013 relativi a periodi fissi successivi a tale data.».