(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 18 del 18 aprile 2012). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
    Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 52/2006 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis della  legge  regionale  2
novembre  2006,  n.  52  (Determinazione  dell'importo  della   tassa
automobilistica regionale a decorrere  dal  1°  gennaio  2007),  sono
aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Gli importi della tassa  automobilistica  regionale  di
cui al capo I del titolo III  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
relativi ai veicoli con uso privato  in  locazione  senza  conducente
sono ridotti del 10 per cento limitatamente alle seguenti categorie: 
        a) autovetture ed  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo
immatricolati come «euro 5» o in conformita' a direttive  comunitarie
successive; 
        b) autocarri per i quali la tassazione  e'  commisurata  alla
potenza effettiva dei motori, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle  tasse  automobilistiche),
immatricolati come «euro 5» o in conformita' a direttive  comunitarie
successive; 
        c) autovetture, autoveicoli per  il  trasporto  promiscuo  ed
autocarri di cui alla  lettera  b),  omologati  per  la  circolazione
mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas  metano,
a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica. 
      2-ter. La riduzione di cui al comma 2-bis,  ha  effetto  per  i
pagamenti  da  eseguirsi  relativamente  al   primo   periodo   fisso
successivo alla data di entrata in vigore del comma 2-bis stesso. 
      2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, sono  ridotti  del
10 per cento per  i  pagamenti  da  eseguirsi  dal  1°  gennaio  2013
relativi a periodi fissi successivi a tale data.».