(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 23 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Tutela dei corsi d'acqua 1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI). 2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. Sono autorizzati dall'autorita' idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano: a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene; b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei; c) rimodellazione della sezione dell'alveo; d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo. 4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni: a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua; b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale; c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche); d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali; e) non interferiscono con la stabilita' del fondo e delle sponde. 5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorita' idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresi': a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi; b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici); c) agli interventi volti a garantire la fruibilita' pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purche' non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque; d) alle opere di adduzione e restituzione idrica; e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti gia' in regola con le disposizioni vigenti. 6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), e' dichiarato dai progettisti.