(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 24 del 23 maggio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    (Omissis) 
                               Art. 1 
 
                      Tutela dei corsi d'acqua 
 
    1. Non sono consentite nuove edificazioni,  la  realizzazione  di
manufatti di qualsiasi natura  o  trasformazioni  morfologiche  negli
alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree  comprendenti  le  due
fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in
mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua  di  cui  al  quadro
conoscitivo   del   piano   di   indirizzo   territoriale    previsto
dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005,  n.  1  (Norme
per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di  assetto
idrogeologico (PAI). 
    2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di  cui  al
comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura  del  corso
d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando  quanto
previsto all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    3.  Sono  autorizzati  dall'autorita'  idraulica  competente,   a
condizione che sia assicurato il miglioramento o la  non  alterazione
del buon regime delle acque e comunque il non  aggravio  del  rischio
idraulico  derivanti   dalla   realizzazione   dell'intervento,   gli
interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano: 
      a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene; 
      b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei; 
      c) rimodellazione della sezione dell'alveo; 
      d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo. 
    4.  Ferma  restando  l'autorizzazione  dell'autorita'   idraulica
competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei
servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla
fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il
corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni: 
    a) non interferiscono con esigenze di regimazione  idraulica,  di
ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua; 
    b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso  di
esondazione per tempo di ritorno duecentennale; 
    c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui  all'articolo
96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle  opere
idrauliche); 
    d) sono  compatibili  con  la  presenza  delle  opere  idrauliche
esistenti ed in particolare dei rilevati arginali; 
    e) non interferiscono con la stabilita' del fondo e delle sponde. 
    5.  Ferma  restando  l'autorizzazione  da  parte   dell'autorita'
idraulica competente, il divieto di cui al comma  1  non  si  applica
altresi': 
    a) alle opere finalizzate alla tutela del  corso  d'acqua  e  dei
corpi idrici sottesi; 
    b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai  sensi  del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici); 
    c) agli interventi volti  a  garantire  la  fruibilita'  pubblica
all'interno delle fasce di cui al comma 1, purche' non  compromettano
l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica  e  non  alterino  il
buon regime delle acque; 
    d) alle opere di adduzione e restituzione idrica; 
    e)  ai  manufatti  e  alla   manutenzione   straordinaria   delle
costruzioni esistenti gia' in regola con le disposizioni vigenti. 
    6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b),
c), d), e) e 5, lettera c), e' dichiarato dai progettisti.