(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 
                         del 25 maggio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 36/2001 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge  regionale  6  agosto
2001, n.  36  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Toscana)  sono
inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Contemporaneamente alla legge  finanziaria,  la  Giunta
regionale puo' presentare all'approvazione  del  Consiglio  regionale
una o piu' proposte di legge ad essa collegate. 
      2-ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si  intendono
esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate  come  tali  dalla
Giunta  regionale  nel  documento  preliminare  unitario  alla  legge
finanziaria  e  delle  leggi  collegate   presentato   al   Consiglio
regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi  dell'art.
48  dello  Statuto,  in  virtu'  della  loro  stretta  attinenza   al
raggiungimento degli  obiettivi  di  razionalizzazione  della  spesa,
equita' e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica  e
di  bilancio  della  Regione,  e  che  non  siano  state  oggetto  di
valutazione contraria  da  parte  del  Consiglio  regionale  mediante
l'approvazione di atti di indirizzo in sede di  esame  del  documento
preliminare stesso». 
    2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale  n.  36/2001  le
parole: «e' approvata» sono sostituite dalle seguenti: «e le leggi ad
essa collegate sono approvate».