(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 25 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 36/2001 1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) sono inseriti i seguenti: «2-bis. Contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale puo' presentare all'approvazione del Consiglio regionale una o piu' proposte di legge ad essa collegate. 2-ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria e delle leggi collegate presentato al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, in virtu' della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equita' e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso». 2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 36/2001 le parole: «e' approvata» sono sostituite dalle seguenti: «e le leggi ad essa collegate sono approvate».