(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                 Giulia SO n. 22 del 16 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' della legge 
 
    1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita'  ai  principi
di cui all'art. 117 della Costituzione, ai sensi  dell'art.  4  dello
Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004,
n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia
Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge  dispone
l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa
organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n.
2 «Disciplina organica del turismo»), alla direttiva 2006/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi  nel  mercato  interno,  nonche'  l'adeguamento  della  legge
regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge  comunitaria  2006),  e  della
legge  regionale  6  marzo  2008,   n.   6   (Disposizioni   per   la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la  conservazione  degli
uccelli selvatici, nonche' l'adeguamento della legge regionale 7/2008
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali  e  della
flora e della fauna selvatiche.