(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
        della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 132) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito 
             il territorio della regione Emilia-Romagna 
 
    1. Per fronteggiare l'emergenza derivante  dagli  eventi  sismici
che hanno colpito i territori della  regione  Emilia-Romagna,  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art.  5
della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del  Servizio
nazionale della protezione civile), con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30  maggio  2012,  la
Giunta  regionale,  con  proprio  atto,  definisce  un  programma  di
attivita' urgenti di soccorso alle  popolazioni  colpite  nonche'  di
interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione  di  immobili,
strutture  e  infrastrutture  pubbliche  e   private,   distrutte   o
danneggiate nel territorio dei comuni colpiti. 
    2. Il programma di attivita' ed interventi di cui al comma 1 puo'
essere articolato anche in stralci successivi e  puo'  prevedere  sia
l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree  colpite
dall'evento per la realizzazione di strutture, nonche' i criteri e le
modalita' per l'assegnazione, sia l'acquisizione di  beni  e  servizi
finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle  normali
condizioni di vita nelle aree interessate. 
    3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2
la Regione e' autorizzata, per  l'esercizio  2012,  a  utilizzare  le
risorse a tale scopo  specifico  accantonate  nell'ambito  del  fondo
speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350,  spese
correnti, per l'importo di Euro 22.000.000,00 e del  fondo  speciale,
afferente  alla   U.P.B.   1.7.2.3.29150,   Capitolo   86500,   spese
d'investimento, per l'importo di Euro 25.000.000,00. 
    4. Per l'utilizzo  dei  fondi  di  cui  al  comma  3,  la  Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, nel  rispetto
degli equilibri  economico-finanziari,  per  l'esercizio  finanziario
2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e  di  cassa
nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto  disposto
dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15  novembre
2001, n. n. 40 (Ordinamento contabile della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.  4).
Tali provvedimenti di  variazione  possono  disporre  contestualmente
l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unita' previsionali di base. 
    5. I contributi provenienti da  soggetti  pubblici  e  privati  e
versati alla Regione  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  sono
introitati nello specifico capitolo di entrata e,  mediante  atti  di
variazione di bilancio della  Giunta  regionale,  sono  iscritti  nel
bilancio regionale nell'apposito capitolo di entrata e  in  correlati
capitoli di spesa da istituire appositamente, con  i  medesimi  atti,
per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo. 
    6. Al fine di  consentire  l'ottimizzazione  dell'utilizzo  delle
risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione  degli  interventi
di cui ai commi 1 e  2,  la  Giunta  regionale,  a  norma  di  quanto
disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale  n.
40 del 2001, e' altresi' autorizzata ad apportare con  proprio  atto,
nel rispetto degli equilibri  economico-finanziari,  per  l'esercizio
2012, le necessarie  variazioni  compensative  agli  stanziamenti  di
competenza e di cassa fra le unita' previsionali di base della  parte
spesa e relativi capitoli appositamente istituiti. 
    7. Per le finalita' dei commi 1 e 2  ed  al  fine  di  consentire
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse  anche  con  riferimento
alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti  previsti
nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la Giunta
regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2,  lettera
b), della legge regionale n. 40 del 2001, e' altresi' autorizzata  ad
apportare  con   proprio   atto,   nel   rispetto   degli   equilibri
economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie  variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita'
previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli. 
    8. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse  del  Programma
operativo regionale (POR) FESR  anche  per  fronteggiare  l'emergenza
derivante dagli eventi sismici di cui al comma 1, la Giunta regionale
e' altresi' autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto
degli  equilibri  economico-finanziari,  per  l'esercizio  2012,   le
necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza  e
di cassa fra le unita' previsionali di base della parte spesa  e  dei
relativi  capitoli,  afferenti  al  Programma  stesso  ed  alle   sue
modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)  n.  1083/2006  del
Consiglio, dell'11 luglio 2006,  recante  disposizioni  generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e  sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Tali
provvedimenti  di   variazione   possono   disporre   contestualmente
l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unita' previsionali di  base.
Sono altresi' autorizzate le necessarie variazioni  compensative  fra
le unita' previsionali di base  della  parte  spesa  e  dei  relativi
capitoli afferenti all'integrazione regionale al Programma  operativo
regionale FESR 2007/2013. 
    9. L'esazione dei canoni relativi alle  concessioni  del  demanio
idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di
indennizzo, di cui all'art. 20 della legge regionale 14 aprile  2004,
n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali) e all'art. 20 del regolamento regionale 20  novembre
2001, n. 41  (Regolamento  per  la  disciplina  del  procedimento  di
concessione di acqua pubblica) e'  sospesa  sino  alla  data  del  31
dicembre 2012 per le concessioni relative a beni  che  insistono  nei
Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati dal  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012.