(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
                  Abruzzo n. 34 del 20 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Istituzione e finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo, in conformita'  al  principio  di  parita'
stabilito  dall'articolo  3  della  Costituzione  ed  in   attuazione
dell'articolo 81 dello Statuto,  istituisce  la  Commissione  per  la
realizzazione delle pari opportunita' e  della  parita'  giuridica  e
sostanziale tra donne e uomini, di  seguito  denominata  Commissione,
quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale. 
    2. La Commissione opera in piena autonomia per la  valorizzazione
della  differenza  di  genere  ed  il  superamento  di   ogni   altra
discriminazione diretta ed indiretta (eta',  razza,  origine  etnica,
disabilita' e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la
promozione e la realizzazione delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e
donna  nell'educazione,  nella  formazione,  nella  cultura   e   nei
comportamenti, nella partecipazione alla  vita  politica  e  sociale,
nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso
alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.