(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 20 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e finalita' 1. La Regione Abruzzo, in conformita' al principio di parita' stabilito dall'articolo 3 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto, istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra donne e uomini, di seguito denominata Commissione, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale. 2. La Commissione opera in piena autonomia per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (eta', razza, origine etnica, disabilita' e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la promozione e la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.