(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 37 del 4 luglio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 69 della legge regionale dell'8 febbraio  2005,  n.
             6. Sostituzione della cartografia allegata 
 
    1. La rubrica e i commi dal n. 1 al  n.  16  dell'art.  69  della
legge regionale dell'8  febbraio  2005,  n.  6  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    «Art. 69 (Istituzione della Riserva naturale guidata «Borsacchio»
nel Comune di Roseto degli Abruzzi - Teramo). - 1.  E'  istituita  la
riserva naturale guidata «Borsacchio» nel territorio  del  Comune  di
Roseto degli Abruzzi (Teramo). 
    2.  I  confini   della   riserva   naturale   regionale   guidata
«Borsacchio», nel territorio  del  Comune  di  Roseto  degli  Abruzzi
(Teramo), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1). 
    3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla
sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di  quelli  lungo
le strade di accesso alla riserva. 
    4. La  gestione  della  riserva  naturale  regionale  guidata  e'
demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi. 
    5. Il comune, entro 90 giorni  dall'approvazione  della  presente
legge,  elabora  un   progetto   pilota   di   gestione   finalizzato
all'occupazione  di  disoccupati   ed   inoccupati   avvalendosi   di
associazioni di protezione ambientale,  di  consulenti,  di  societa'
cooperative  o  istituti  particolarmente  qualificati,   del   Corpo
Forestale    dello     Stato,     dell'Universita',     dell'Istituto
Zooprofilattico per l'Abruzzo e il Molise «G. Caporale» di Teramo. 
    6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge il comune definisce, mediante  apposita  intesa,
l'organo di gestione della riserva, la relativa composizione, nonche'
le forme ed i modi attraverso  cui  si  attuera'  la  gestione  della
riserva stessa. 
    7. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il  comune  non  abbia
provveduto  agli  adempimenti  stabiliti  nel  comma  3,  la   giunta
regionale gestira' in via provvisoria la riserva attraverso l'ufficio
tutela e valorizzazione delle aree protette. 
    8. Il comune dovra' altresi' predispone, entro il termine  di  90
giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del consiglio
regionale, del piano di  assetto  naturalistico,  il  regolamento  di
esercizio, che stabilisce la modalita' di accesso alla riserva  e  di
fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati,  con
particolare riguardo alla regolamentazione delle  visite  turistiche,
l'osservazione naturalistica e  la  ricerca  scientifica,  nonche'  i
divieti specifici. 
    9. Entro il termine di  60  giorni  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,   il   comune   provvede
all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del piano di assetto
naturalistico della  riserva  secondo  quanto  previsto  dalla  legge
regionale n. 38/1996, art. 15, comma 3. 
    10. Il piano  dovra'  essere  elaborato  e  adottato  dal  comune
secondo le modalita', previsioni e prescrizioni previste dalla  legge
regionale n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere  dalla  data
di affidamento dell'incarico. 
    11. Il piano di assetto naturalistico dovra' essere approvato dal
consiglio regionale entro il termine di 120 gironi a decorrere  dalla
data di arrivo presso la stessa direzione, secondo  le  modalita'  di
cui alla legge regionale n. 38/1996, art. 22, comma 3. 
    12. Entro il termine di 90  giorni  a  decorrere  dalla  data  di
approvazione  del  piano  di  assetto  naturalistico  da  parte   del
consiglio regionale, il comune predisporra' il programma  pluriennale
di attuazione che dovra' contenere le indicazioni  circa  i  modi,  i
tempi ed i costi per l'attuazione  delle  ipotesi  di  gestione,  gli
interventi  da  attuare  e  le  iniziative  da  promuovere   per   la
valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi
socioeconomici,  finanziari,  territoriali  e  naturalistici  ed   il
regolamento di cui al comma 8. 
    13. Il programma pluriennale  di  attuazione  ed  il  regolamento
dovranno  essere  inviati   alla   giunta   regionale   -   Direzione
(Territorio, che a sua volta lo invia al consiglio regionale  per  la
successiva approvazione. 
    14. Il programma pluriennale  di  attuazione  ed  il  regolamento
possono essere contenuti nel piano di assetto naturalistico di cui al
comma 11 ed approvati contestualmente. 
    15. Entro il 31 gennaio di ogni  anno  il  comune  predispone  ed
approva un piano di gestione. 
    16. Per il primo anno successivo all'istituzione  della  riserva,
il comune dovra' utilizzare lo stanziamento di cui al  comma  24  per
l'espletamento degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12».