(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
             Abruzzo n. 36 Ordinario del 29 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma
25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)»,  disciplina  le  modalita'  di
affidamento a societa'  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche,
enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive   associate   e
federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprieta'
degli Enti pubblici  territoriali,  non  gestiti  direttamente  dagli
stessi. 
    2. L'uso degli  impianti  sportivi  e'  improntato  alla  massima
fruibilita' per  la  pratica  di  attivita'  sportive,  ricreative  e
sociali, sulla base di criteri obiettivi.