(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 36 Ordinario del 29 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», disciplina le modalita' di affidamento a societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprieta' degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi. 2. L'uso degli impianti sportivi e' improntato alla massima fruibilita' per la pratica di attivita' sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi.