(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'articolo 15 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' sostituita dalla seguente: «b) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;».