(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 26 giugno 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modificazione all'articolo 15 
 
    1. La lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  15  della  legge
regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela  e  la  gestione
della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita'  venatoria),
e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  otto  rappresentanti  dei  cacciatori,   designati   dagli
appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di  cui  all'articolo
17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di  esse,  di  cui
uno con funzione di vicepresidente;».