(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 41 del 1° agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'articolo 8 della 1.r. 24/1994 
 
    1. L'articolo 8 della  legge  regionale  16  marzo  1994,  n.  24
(Istituzione degli enti parco per la gestione  dei  parchi  regionali
della  Maremma  e  di   Migliarino,   San   Rossore,   Massaciuccoli.
Soppressione dei relativi consorzi), e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 8. 
           Collegio regionale unico dei revisori dei conti 
 
    1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente
e' esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei  conti,
di seguito  denominato  collegio,  comune  a  tutti  gli  enti  parco
regionali e la cui spesa  e'  ripartita  in  uguale  misura  tra  gli
stessi. 
    2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti e' nominato
dal Consiglio regionale ed e' composto da tre  membri,  iscritti  nel
registro dei revisori contabili ai sensi del decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva  84/253/CEE),  di   cui   uno   designato   dal   Ministero
dell'economia. 
    3. Il collegio nomina, nella  sua  prima  seduta,  il  presidente
scelto tra i propri membri. 
    4. Il collegio vigila sull'osservanza da  parte  dell'ente  delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare,
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
30  giugno  2011,  n.  123  (Riforma  dei  controlli  di  regolarita'
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di  analisi
e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196), in  conformita'  con  le  disposizioni  della
presente legge, delle  direttive  del  Consiglio  regionale  e  degli
indirizzi della Giunta regionale. 
    5. La relazione con la quale il collegio esprime  il  parere  sul
bilancio  preventivo  dell'ente  contiene  il  motivato  giudizio  di
congruita',  di  coerenza  e  di   attendibilita'   contabile   delle
previsioni, nonche'  il  parere  sugli  equilibri  complessivi  della
gestione. 
    6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di  esercizio  in
conformita' all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010. 
    7.  Il  collegio  esercita  il  riscontro  contabile  sugli  atti
dell'ente, ed esprime in via  preventiva  parere  obbligatorio  sulle
operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del
patrimonio, su eventuali operazioni  di  finanza  di  progetto  e  di
assunzione di partecipazioni in societa' di cui all'articolo 8  della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno
2011). 
    8. Il collegio trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale e al
Consiglio  regionale  una  relazione  sull'andamento  della  gestione
finanziaria  dell'ente  e  formula,  se  necessario,  osservazioni  e
rilievi al Presidente dell'ente e alla Giunta regionale. 
    9. Il collegio puo' procedere in qualsiasi  momento  ad  atti  di
ispezione e di controllo e richiedere  notizie  sull'andamento  delle
operazioni svolte.».