(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 1° agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'articolo 8 della 1.r. 24/1994 1. L'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), e' sostituito dal seguente: «Art. 8. Collegio regionale unico dei revisori dei conti 1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente e' esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa e' ripartita in uguale misura tra gli stessi. 2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti e' nominato dal Consiglio regionale ed e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell'economia. 3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri. 4. Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. 5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della gestione. 6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformita' all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010. 7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente, ed esprime in via preventiva parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in societa' di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). 8. Il collegio trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'ente e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell'ente e alla Giunta regionale. 9. Il collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.».