(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 1° agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' della legge 1. La Regione Toscana, con la presente legge, interviene a sostegno dell'attivita' vivaistica al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale e ambientale, garantendo l'obiettivo della sostenibilita'. 2. La Regione Toscana promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema citta' destinate ad elevare il confort e il benessere urbano. 3. Per attivita' vivaistica si intende l'attivita' professionale di produzione e vendita di vegetali, di prodotti vegetali e dei relativi materiali di propagazione. 4. L'attivita' vivaistica e' un'attivita' agricola e puo' essere esercitata in qualsiasi territorio classificato agricolo.