(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 
                         del 1° agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e finalita' della legge 
 
    1. La Regione  Toscana,  con  la  presente  legge,  interviene  a
sostegno  dell'attivita'  vivaistica  al  fine  di  valorizzarne   la
funzione economica,  sociale  e  ambientale,  garantendo  l'obiettivo
della sostenibilita'. 
    2. La Regione Toscana promuove lo sviluppo  e  la  qualificazione
delle aree a verde come strumento di valorizzazione del  paesaggio  e
come  strumento  di  contrasto   e   contenimento   delle   emissioni
climalteranti in atmosfera e della difesa delle  falde  freatiche  in
area urbana, come componente strutturale del sistema citta' destinate
ad elevare il confort e il benessere urbano. 
    3. Per attivita' vivaistica si intende l'attivita'  professionale
di produzione e vendita di  vegetali,  di  prodotti  vegetali  e  dei
relativi materiali di propagazione. 
    4. L'attivita' vivaistica e' un'attivita' agricola e puo'  essere
esercitata in qualsiasi territorio classificato agricolo.