(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale dell'Umbria - serie generale - n. 32 del 25 luglio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni ed integrazioni all'art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28), e' sostituito dal seguente: «3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 28/2001 tutti gli interventi di cui al Titolo II o autorizzati ai sensi dello stesso Titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).». 2. Il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 42/2004, delle norme comunitarie di cui alla Direttiva del Consiglio 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.». 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso di interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, si applica quanto stabilito dall'articolo 22-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della stessa l.r. 1/ 2004.».