(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale 
      dell'Umbria - serie generale - n. 32 del 25 luglio 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
              Modificazioni ed integrazioni all'art. 1 
 
    1. Il comma  3  dell'articolo  1  del  regolamento  regionale  17
dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge  regionale
19 novembre 2001, n. 28), e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 28/2001  tutti
gli interventi di cui al Titolo  II  o  autorizzati  ai  sensi  dello
stesso Titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per  gli
effetti di cui all'articolo 149, comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  l.  6  luglio  2002,  n.
137).». 
    2. Il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, e' sostituito  dal
seguente: 
      «4.  Per  gli  interventi  che  interessano   aree   o   ambiti
territoriali tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a)
e b) del d.lgs. n. 42/2004,  delle  norme  comunitarie  di  cui  alla
Direttiva del Consiglio 92/43 CEE del 21 maggio  1992  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e  delle  norme  in  materia  di
parchi ed aree  protette,  restano  ferme  le  rispettive  discipline
vigenti.». 
    3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002,  e'  aggiunto
il seguente: 
      «4-bis. Nel  caso  di  interventi  edilizi  che  interessano  i
terreni  vincolati  per  scopi  idrogeologici,  si   applica   quanto
stabilito dall'articolo 22-bis  della  legge  regionale  18  febbraio
2004, n. 1 (Norme  per  l'attivita'  edilizia),  fatto  salvo  quanto
stabilito dall'articolo 8 della stessa l.r. 1/ 2004.».