(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 61 
                         del 3 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie 
                 e socio-sanitarie e nei consultori 
 
    1. La  Regione  Veneto  promuove  e  garantisce  nelle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie e  nei  consultori  la  diffusione  e  la
divulgazione  dell'informazione  sui  diritti   dei   cittadini   con
riferimento alle questioni etiche e della vita, riconoscendo a  tutte
le  associazioni,  di  cui  al  comma   2,   pari   opportunita'   di
comunicazione. 
    2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e  nel  rispetto  della
privacy, la  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente  in  materia   socio-sanitaria,   entro   novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,   individua   con
regolamento le modalita' di diffusione e  di  divulgazione  da  parte
delle associazioni di volontariato, iscritte  nell'Albo  regionale  o
riconosciute a livello nazionale. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. 
      Venezia, 27 luglio 2012 
 
                                ZAIA 
 
(Omissis).