(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 61 del 3 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e nei consultori 1. La Regione Veneto promuove e garantisce nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e nei consultori la diffusione e la divulgazione dell'informazione sui diritti dei cittadini con riferimento alle questioni etiche e della vita, riconoscendo a tutte le associazioni, di cui al comma 2, pari opportunita' di comunicazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto della privacy, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con regolamento le modalita' di diffusione e di divulgazione da parte delle associazioni di volontariato, iscritte nell'Albo regionale o riconosciute a livello nazionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 27 luglio 2012 ZAIA (Omissis).