(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che: 
      la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, norma specifica per  il
settore dei trasporti, che prevede la  concessione  di  finanziamenti
per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a
favore dei soggetti privati che operano nel  settore  dei  trasporti,
dei traffici e della movimentazione delle merci, con  esclusione  del
contro proprio, aventi almeno una sede  effettivamente  operante  nel
territorio del Friuli-Venezia Giulia; 
      il  Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  7  della  legge
regionale  7/2004  -  Interventi  per  lo  sviluppo   del   trasporto
combinato,  predisposto  dall'allora  competente  Direzione  centrale
della  Pianificazione   territoriale,   della   Mobilita'   e   delle
Infrastrutture di  trasporto,  conforme  a  quello  autorizzato  alla
Commissione europea ed approvato con proprio decreto n 0213/Pres. del
28  giugno  2004,  in  quanto   Aiuto   di   Stato   specificatamente
autorizzato; 
      con decisione del 10 giugno 2010,  n.  3788  con  la  quale  la
Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1°  gennaio  2010
al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto  n.  645/2009  concernente  la
richiamata legge regionale 7/2004 ed il suo relativo  Regolamento  di
applicazione; 
    Visto il comma 2, dell'articolo 5 citato Regolamento  che  recita
testualmente: «Le domande riconosciute  ammissibili  ed  inevase  per
carenza di fondi, rimangono  valide,  senza  ulteriori  formalita'  e
salvo esplicita  rinuncia  dell'interessato,  anche  per  l'esercizio
finanziario successivo a quello di presentazione.»; 
    Considerato che tale previsione e' stata inserita con lo scopo di
salvaguardare, vista la specificita' della norma, le istanze che dopo
un anno dalla data di presentazione  risultassero  ancora  inevase  a
causa di risorse a bilancio insufficienti; 
    Considerato altresi' che tale limite temporale era stato ritenuto
il tempo massimo di attesa per la formale concessione del  contributo
in relazione ad adeguate disponibilita' finanziarie; 
    Rilevato che, a similitudine di quanto stabilito dalle precedenti
decisioni della Commissione europea su tale regime  di  aiuto,  anche
nell'ultima citata decisione di proroga per  il  periodo  1°  gennaio
2010 - 31 dicembre 2015, l'impegno finanziario che la  Regione  aveva
assunto in sede di rinotifica avrebbe dovuto comportare una  adeguata
posta di 12 milioni di euro, equivalenti a 2 milioni  l'anno  per  il
periodo di durata del regime; 
    Rilevato altresi' che, rispetto a tali ripetuti  impegni  assunti
nei confronti della Commissione  europea  nonche'  in  considerazione
della recente situazione economica, l'Amministrazione  regionale  non
ha mai potuto inserire a bilancio adeguate risorse; 
    Considerato che la carenza di risorse a  bilancio  regionale,  ha
comportato  l'allungamento  dei  tempi   di   formalizzazione   delle
concessioni contributive, a fronte delle istanze presentate,  con  la
conseguente necessaria archiviazione di domande  il  cui  periodo  di
giacenza ha oramai superato i limiti imposti dal Regolamento  citato,
seppur  in  presenza  di  rilevanti  investimenti  privati  che   nel
frattempo sono stati gia' avviati per rispondere a pressanti esigenze
del mercato; 
    Rilevato altresi' che e' pienamente conforme alle  finalita'  del
regime di aiuto,  sostenere  l'ammodernamento  dell'infrastruttura  e
delle pertinenti attrezzature al fine di migliorare l'efficienza  dei
servizi di trasporto merci e di  sviluppare  il  trasporto  combinato
nella Regione Friuli-Venezia Giulia  nella  considerazione  che  tale
azione va  necessariamente  perseguita  nell'ambito  del  periodo  di
vigenza di tale regime; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1407 di  data  2
agosto 2012 avente ad oggetto «Regolamento di modifica al decreto del
Presidente della Regione 28  giugno  2004,  n.  213  (Regolamento  di
attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22  marzo  2004,  n.  7,
recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato")»; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  decreto  del
Presidente della Regione 28  giugno  2004,  n.  213  (Regolamento  di
attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22  marzo  2004,  n.  7,
recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto  combinato")»,  nel
testo allegato  al  presente  decreto  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO