(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                  n. 39/I-II del 25 settembre 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1353  del  10
settembre 2012; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Dopo l'art. 86 del decreto del Presidente della  Provincia  27
giugno 2006, n. 28, e' inserito il seguente art. 86-bis: 
 
                            «Art. 86-bis. 
          Requisiti tecnici per gli itinerari ciclopedonali 
 
    1. Per gli itinerari ciclopedonali di cui all'art.  2,  comma  2,
del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n.  50,
che per particolari condizioni  locali,  ambientali,  paesaggistiche,
archeologiche non consentano il pieno rispetto  delle  norme  per  la
realizzazione  delle  piste  ciclabili,   possono   essere   adottate
soluzioni  progettuali  diverse.  In  ogni  caso  vanno  osservati  i
seguenti requisiti tecnici: 
      a) larghezza  sede  ciclabile  a  due  corsie  in  presenza  di
ostacoli fissi: > 2,00 m + 2 x 0,25 m (anche in presenza di oggettive
difficolta'); 
      b) larghezza sede ciclabile a due corsie senza ostacoli  fissi:
> 2,00 m (anche in presenza di oggettive difficolta'); 
      c) larghezza  sede  pedo-ciclabile:  2,50  m,  in  presenza  di
oggettive difficolta': 2,00 m; 
      d) pendenza longitudinale massima: 14% per sedi  ciclabili  con
larghezza minima di 2,5 m anziche' di 2,00 m e lunghezza massima  del
tratto non superiore ad un chilometro. Lunghezze  superiori  potranno
essere adottate previa deroga approvata con decreto dell'Assessore ai
lavori pubblici della Provincia ai sensi dell'art. 3; 
      e) pavimentazioni in misto cementato sono utilizzabili,  previa
adeguata analisi del rischio; 
      f) al fine  dello  sfruttamento  della  rete  viabile  a  basso
traffico,  in  considerazione  del  ridotto  numero  di  ciclisti  e'
possibile ammettere il traffico promiscuo su tali tratti stradali. 
    2. In presenza delle sopraelencate misure minime,  dovra'  essere
adottata un'adeguata segnaletica.» 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 17 settembre 2012 
 
                             DURNWALDER