(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 7 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente: "6 bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell'appostamento fisso preesistente, l'autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell'appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorita': a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado; b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado; c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo. L'autorizzazione viene, altresi', rilasciata, con analoga valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri.".