(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Liguria n. 13 del 7 agosto 2012) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n.  29
(Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
                         prelievo venatorio) 
 
    1. Dopo  il  comma  6  dell'articolo  29  della  l.r.  29/1994  e
successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente: 
    "6 bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al  comma
6  da  parte  del  titolare  dell'appostamento  fisso   preesistente,
l'autorizzazione  per  il  nuovo  appostamento  viene  rilasciata  al
richiedente valutando quale sia il titolo o la  condizione  giuridica
di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata  se  il
titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado  uguale
o  superiore  rispetto  a  quello  del   titolare   dell'appostamento
preesistente, in base al seguente ordine di priorita': 
    a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non
oltre il secondo grado; 
    b) locatario del fondo munito di regolare  contratto  locativo  o
parenti dello stesso non oltre il secondo grado; 
    c) soggetto autorizzato dal  proprietario  o  dal  locatario  del
fondo ad altro titolo. 
    L'autorizzazione  viene,  altresi',   rilasciata,   con   analoga
valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza
di richieste relative  a  nuovi  appostamenti  la  cui  distanza  sia
inferiore a 200 metri.".