(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                      n. 34 del 14 agosto 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'art. 2,
comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove  una  gestione
sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso  lo  strumento
del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle  politiche
agricole e ambientali dell'Unione europea. 
    2.  Il  riordino  fondiario  consiste  nel  riassetto  catastale,
nell'accorpamento  delle  proprieta'  frammentate   e   polverizzate,
nell'arrotondamento  delle  superfici   dei   fondi,   nell'eventuale
rettificazione  dei  confini  e,  ove  necessario,  nella   eventuale
realizzazione  delle   necessarie   opere   infrastrutturali   e   di
miglioramento fondiario ed e' finalizzato: 
      a)  a  una  razionale  utilizzazione  del  territorio  montano,
contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria; 
      b) al mantenimento e  al  consolidamento  del  tessuto  sociale
vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio; 
      c) allo sviluppo di attivita' economiche e  al  mantenimento  e
alla  creazione  di  posti  di  lavoro,  per  garantire  un  migliore
sfruttamento del potenziale esistente e favorire  l'insediamento  dei
giovani agricoltori; 
      d) alla prevenzione  del  dissesto  idrogeologico  e,  piu'  in
generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano. 
    3. Il  procedimento  di  riordino  fondiario  si  articola  nelle
seguenti fasi: 
      a) elaborazione di uno studio preliminare della  ricomposizione
fondiaria; 
      b) redazione della progettazione  preliminare  delle  opere  di
miglioramento fondiario; 
      c) predisposizione del piano di riordino fondiario. 
    4. Il piano  di  riordino  fondiario  si  compone  del  piano  di
ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del
nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle  proprieta',
e  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  delle  opere   di
miglioramento fondiario.