(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 14 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'art. 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea. 2. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprieta' frammentate e polverizzate, nell'arrotondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed e' finalizzato: a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria; b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio; c) allo sviluppo di attivita' economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori; d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, piu' in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano. 3. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi: a) elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria; b) redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario; c) predisposizione del piano di riordino fondiario. 4. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprieta', e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.