(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              (Oggetto) 
 
    1. La presente legge, nel rispetto delle  disposizioni  contenute
nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia),  disciplina  le  attivita'
dirette a garantire la tutela dell'incolumita' delle  persone  e  dei
beni sul  territorio  regionale,  interamente  classificato  a  bassa
sismicita', attraverso  la  salvaguardia  della  stabilita'  e  della
sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonche' le modalita'  e  i
criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza. 
    2. I Comuni,  in  forma  singola  o  associata,  con  riferimento
all'ambito territoriale di competenza,  concorrono  al  conseguimento
delle finalita' di cui al comma 1.