(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attivita' dirette a garantire la tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni sul territorio regionale, interamente classificato a bassa sismicita', attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonche' le modalita' e i criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza. 2. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.