(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18) 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e' sostituito dal seguente: «1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3, sono delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al decreto legislativo n. 42/2004 ai sensi dell'art. 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'art. 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, la parola: «paesistico» e' sostituita dalla seguente: «paesaggistico». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dal comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti le attivita' di concertazione in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche.».