(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           (Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 
                       27 maggio 1994, n. 18) 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27  maggio  1994,
n.  18  (Deleghe  ai  Comuni  della   Valle   d'Aosta   di   funzioni
amministrative in materia di tutela del paesaggio), e' sostituito dal
seguente: 
      «1. Le  funzioni  amministrative  riguardanti  l'autorizzazione
paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' i pareri  in
materia  di  tutela  del  paesaggio  e  di  beni  architettonici   di
competenza regionale previsti dalla  normativa  statale  e  regionale
vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3,  sono
delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al  decreto
legislativo n. 42/2004 ai sensi dell'art. 134 del medesimo decreto  e
nelle aree di cui all'art. 40 della legge regionale 10  aprile  1998,
n. 13 (Approvazione del piano  territoriale  paesistico  della  Valle
d'Aosta (PTP).». 
    2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge  regionale
n. 18/1994, la parola: «paesistico»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«paesaggistico». 
    3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n.  18/1994,
come modificato dal comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Ai  Comuni  sono,  inoltre,   delegate   le   funzioni
amministrative riguardanti le attivita' di concertazione  in  materia
di beni culturali  e  di  tutela  del  paesaggio  relativamente  alle
modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai
piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed
infrastrutture pubbliche.».