(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Piemonte del Supplemento n. 40 del 4 ottobre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 2 legge regionale n. 10/1972 
 
    1. All'art. 2 della  legge  regionale  13  ottobre  1972,  n.  10
(Determinazione dell'indennita' spettanti ai membri del  Consiglio  e
della Giunta regionale), dopo il comma 2, sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
      «2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennita' e il
rimborso di cui al  comma  1  per  la  partecipazione  alle  riunioni
convocate da soggetti esterni  salvo  che  partecipino  per  espressa
disposizione  di  legge.  Resta  fermo  in  capo  al  Presidente  del
Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la  possibilita'
di delegare i  consiglieri  regionali,  senza  alcun  onere  in  capo
all'amministrazione. 
    2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti  della  Giunta
regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  n.  10/1972  e'
sostituito dal seguente: 
      «3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto  dai
commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione  quali  sono
le riunioni e  le  attivita'  istituzionali  per  le  quali  spettano
l'indennita' e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza
ne  definisce,   con   propria   deliberazione,   le   modalita'   di
attuazione.».