(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del Supplemento n. 40 del 4 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2 legge regionale n. 10/1972 1. All'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennita' e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilita' di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione. 2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.». 2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attivita' istituzionali per le quali spettano l'indennita' e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalita' di attuazione.».