(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012) IL PRESIDENTE Premesso che la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» e successive modifiche prevede che l'Amministrazione regionale promuova e sostenga l'attivita' di cooperazione allo sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la poverta', alla solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali; Visto l'art. 4 della legge regionale n. 19/2000 che demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti, la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalita' di presentazione delle medesime, nonche' le modalita' di erogazione e rendicontazione dei contributi, i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi; Visto altresi' l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009 e' stato approvato il «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attivita' di partenariato internazionale per il periodo 2010-2013» che disciplina l'insieme delle attivita' di cooperazione internazionale previste dalla legge regionale n. 19/2000; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19: Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2010, n. 1353 ed emanato con proprio decreto 12 luglio 2010, n. 0166/Pres.; Visto l'art. 12, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012» che modifica la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»; Considerato che, alla luce delle modificazioni legislative intervenute, appare necessario procedere alle conseguenti modifiche del regolamento di cui si tratta; Ritenuto necessario procedere alle modifiche del regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2010, n. 1353 ed emanato con proprio decreto del 12 luglio 2010, n. 0166/Pres., al fine di disciplinare la concessione e l'erogazione dei contributi previsti ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19; Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilita' regionale e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 2 agosto 2012; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. II presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO