(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione); Viste in quest'ambito le disposizioni di cui: all'articolo 14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del Piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima; all'articolo 13, comma 2, in base al quale la Regione, in collaborazione con le autorita' scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio; all'articolo 15, come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale la Regione trasferisce alle istituzioni scolastiche, per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 14, finanziamenti destinati sia al sostegno delle spese per i docenti impegnati nell'attivita' di insegnamento della lingua friulana e nell'organizzazione dell'attivita' stessa, sia al sostegno degli oneri organizzativi delle scuole; Visto il "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 204/Pres., di seguito Regolamento; Ricordato che, ai fini dell'approvazione in via definitiva, sulla parte del Regolamento concernente il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, e specificamente sulle disposizioni di cui al Capo II (articoli da 3 a 9), si era provveduto ad acquisire, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, della legge, il preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale; Visto in particolare l'articolo 7 del Regolamento, che reca la disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario alle scuole previsti dal citato articolo 15 della legge; Rilevata l'esigenza di agevolare le scuole beneficiarie di tali finanziamenti assicurando loro, gia' in sede di concessione, la disponibilita' di una parte del relativo importo; Ritenuto pertanto, a parziale modifica dell'articolo 7 del Regolamento, di prevedere l'erogazione in via anticipata, all'atto della concessione, di una quota dei finanziamenti medesimi pari all'importo impegnato a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, rimanendo invece l'erogazione del saldo subordinata all'approvazione del rendiconto, da presentare nell'esercizio successivo; Vista la deliberazione n. 1476 del 30 agosto 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, per le finalita' suesposte, il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres."; Vista la deliberazione n. 1546 del 6 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha approvato in via definitiva il citato regolamento di modifica; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e in particolare l'articolo 43, commi 2 e 3; Vista la disposizione di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012); Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO