(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29  (Norme  per  la
tutela,  valorizzazione  e  promozione  della  lingua  friulana),  di
seguito legge, e in particolare la disciplina  recata  dal  Capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione); 
    Viste in quest'ambito le disposizioni di cui: 
      all'articolo  14,  comma  2,  che  rinvia  a  successive  norme
regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio  scolastico
regionale, la  definizione  del  Piano  applicativo  di  sistema  per
l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle
scuole primarie e  secondarie  di  primo  grado  situate  nei  Comuni
delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima; 
      all'articolo 13, comma 2, in  base  al  quale  la  Regione,  in
collaborazione  con  le  autorita'   scolastiche   e   nel   rispetto
dell'autonomia  scolastica,  promuove   il   coordinamento   tra   le
istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di  scuole
e l'individuazione di scuole polo sul territorio; 
      all'articolo 15, come  modificato  dall'articolo  7,  comma  5,
della legge  regionale  25  luglio  2012,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014  ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale  21/2007),  in  base  al
quale la Regione trasferisce alle  istituzioni  scolastiche,  per  le
finalita' di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  e  all'articolo  14,
finanziamenti destinati sia al sostegno delle  spese  per  i  docenti
impegnati nell'attivita' di  insegnamento  della  lingua  friulana  e
nell'organizzazione dell'attivita'  stessa,  sia  al  sostegno  degli
oneri organizzativi delle scuole; 
    Visto il "Regolamento  recante  disposizioni  per  l'insegnamento
della lingua friulana nel  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi  nel
settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre  2007,  n.
29 (Norme per la tutela, valorizzazione  e  promozione  della  lingua
friulana)", approvato  in  via  definitiva  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 1509 del 5 agosto 2011  ed  emanato  con  proprio
decreto 23 agosto 2011, n. 204/Pres., di seguito Regolamento; 
    Ricordato che, ai fini dell'approvazione in via definitiva, sulla
parte del Regolamento concernente il Piano applicativo di sistema per
l'insegnamento  della  lingua  friulana,   e   specificamente   sulle
disposizioni di cui al Capo II (articoli da 3 a 9), si era provveduto
ad acquisire, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, della  legge,
il preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale; 
    Visto in particolare l'articolo 7 del Regolamento,  che  reca  la
disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di  sostegno
finanziario alle scuole previsti dal citato articolo 15 della legge; 
    Rilevata l'esigenza di agevolare le scuole beneficiarie  di  tali
finanziamenti assicurando loro,  gia'  in  sede  di  concessione,  la
disponibilita' di una parte del relativo importo; 
    Ritenuto  pertanto,  a  parziale  modifica  dell'articolo  7  del
Regolamento, di prevedere l'erogazione in  via  anticipata,  all'atto
della concessione, di  una  quota  dei  finanziamenti  medesimi  pari
all'importo impegnato  a  valere  sullo  stanziamento  dell'esercizio
finanziario  in  corso,  rimanendo  invece  l'erogazione  del   saldo
subordinata   all'approvazione   del   rendiconto,   da    presentare
nell'esercizio successivo; 
    Vista la deliberazione n. 1476 del 30 agosto 2012, con  la  quale
la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, per le finalita'
suesposte,  il  "Regolamento  di  modifica  del  Regolamento  recante
disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto  previsto
dal Capo III (Interventi nel  settore  dell'istruzione)  della  legge
regionale  18  dicembre  2007,  n.   29   (Norme   per   la   tutela,
valorizzazione e  promozione  della  lingua  friulana),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres."; 
    Vista la deliberazione n. 1546 del 6 settembre 2012, con la quale
la Giunta regionale,  acquisito  il  parere  favorevole  dell'Ufficio
scolastico regionale,  ha  approvato  in  via  definitiva  il  citato
regolamento di modifica; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
    Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme  in  materia
di programmazione finanziaria e  di  contabilita'  regionale),  e  in
particolare l'articolo 43, commi 2 e 3; 
    Vista la disposizione di cui  all'articolo  9,  comma  12,  della
legge  regionale  29  dicembre  2011,  n.  18  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -  Legge
finanziaria 2012); 
    Visto  l'articolo  42  dello  Statuto  della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma  1,
lettera r); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento recante
disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto  previsto
dal Capo III (Interventi nel  settore  dell'istruzione)  della  legge
regionale  18  dicembre  2007,  n.   29   (Norme   per   la   tutela,
valorizzazione e  promozione  della  lingua  friulana),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011,  n.  204/Pres.",
nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO