(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Visti, in particolare, gli articoli 4 e 8 dello Statuto ai  sensi
dei quali la Regione Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  ha  competenza
legislativa primaria nel settore della pesca ed esercita le  relative
funzioni amministrative, salvo quelle attribuite agli enti locali  da
leggi della Repubblica; 
    Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1965, n. 1116, recante norme di attuazione dello Statuto della
Regione in materia tra l'altro di agricoltura, ai sensi del quale  le
attribuzioni degli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  in
materia di pesca sono esercitate  dall'amministrazione  regionale  ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto; 
    Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ai sensi  del
quale tutte le funzioni amministrative ed i  compiti  in  materia  di
pesca ancora spettanti al Ministero per le  politiche  agricole  sono
stati  conferiti  alle  Regioni  ad  eccezione  delle   funzioni   di
disciplina generale  e  di  coordinamento  nazionale  in  materia  di
gestione  delle  risorse  ittiche  marine,  di  rappresentanza  degli
interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie,  di  cura  delle
relazioni internazionali, di esecuzione degli obblighi  comunitari  e
di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento e  di
indirizzo; 
    Visto il decreto legislativo 25  maggio  2001,  n.  265,  recante
norme  di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico
e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche  e  di
difesa del suolo e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del
quale  sono  trasferite  alla  Regione  le  funzioni   amministrative
relative alla laguna di Marano-Grado previste  dalla  legge  5  marzo
1963, n. 366, nel rispetto  delle  competenze  delle  amministrazioni
statali in materia; 
    Visto il decreto legislativo 26  maggio  2004,  n.  153,  recante
norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38,  in  materia  di
pesca marittima; 
    Visto il decreto legislativo 26  maggio  2004,  n.  154,  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
    Visto il Regolamento (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1626/94; 
    Vista la circolare  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali 20 maggio 2003, n. 200303644 (Applicazione della  normativa
CE in materia di OO.PP. e Associazioni di  OO.PP.,  articolo  15  del
Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli  1  e  2,  Regolamento  CE  n.
2318/2001)  ai  sensi  della  quale  la  Regione  svolge  l'attivita'
istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle  organizzazioni  di
produttori nel settore dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
ed esprime il proprio parere vincolante al  Ministero  competente  in
materia di pesca e acquacoltura; 
    Preso atto del  quadro  normativo  complesso  e  frammentato  nel
settore  ittico  a  causa  della  pluralita'   di   fonti   normative
internazionali, comunitarie, statali e regionali; 
    Vista la sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  81/2007  che
precisa gli  assetti  istituzionali  del  settore  ittico:  lo  Stato
coordina e detta  i  principi  generali  alla  luce  degli  indirizzi
comunitari  e  le  Regioni  effettuano   attivita'   legislativa   di
attuazione, gestione ed esercizio delle funzioni amministrative in un
quadro nazionale di riferimento; 
    Dato atto che la Corte Costituzionale con la suddetta sentenza ha
ribadito che nei rapporti fra lo Stato e  le  Regioni  devono  essere
previsti meccanismi idonei a dare attuazione al  principio  di  leale
collaborazione,  specie  in  un  settore,  quale  e'  quello  ittico,
caratterizzato da eterogeneita' delle competenze; 
    Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012,  n.  4,  concernente
misure per il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010,  n.
96; 
    Visto l'articolo 2, comma 2, della legge  regionale  16  dicembre
2005, n. 31  (Disposizioni  in  materia  di  pesca  e  acquacoltura),
introdotto  dall'articolo  2,  comma  56,  lettera  b)  della   legge
regionale 18/2011, 
    ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati  i
criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni  amministrative
regionali in materia di  pesca  e  di  acquacoltura,  riguardanti  in
particolare: 
      a)  l'adozione  dei   provvedimenti   riguardanti   le   misure
gestionali delle attivita' di pesca  svolte  dalla  flotta  di  pesca
operante in Regione; 
      b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita'
di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili; 
      c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita'
di esercizio dell'attivita' di maricoltura; 
      d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita'
di esercizio della pesca per scopi scientifici; 
      e) le autorizzazioni concernenti l'attivita' di pescaturismo; 
      f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca. 
    Visto il testo del regolamento recante criteri  e  modalita'  per
l'esercizio delle funzioni amministrative  regionali  in  materia  di
pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma  2,  della
legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in  materia  di
pesca e acquacoltura) predisposto  dalla  Direzione  risorse  rurali,
agroalimentari e forestali; 
    Considerato  che  detto  regolamento   disciplina   le   funzioni
amministrative che l'Amministrazione regionale  esercita  attualmente
in diretta applicazione delle norme statali e, pertanto,  in  assenza
di adeguata cornice normativa regionale; 
    Atteso che le  Commissioni  consultive  locali  per  la  pesca  e
l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone di
cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio  2005,
n. 1  (Legge  finanziaria  2005),  sono  state  convocate,  in  forma
unificata, e in relazione allo schema di  regolamento  odierno  hanno
espresso nella seduta dell'11 luglio 2012 parere favorevole; 
    Atteso  che,  nella  medesima  seduta  dell'11  luglio  2012,  le
Capitanerie di Porto hanno  richiesto  di  inserire,  nel  testo  del
regolamento,  una  disposizione  generale  ricognitiva   dell'attuale
collaborazione  tra   Amministrazione   regionale   e   le   medesime
Capitanerie, gia' titolari delle  funzioni  conferite  alla  Regione,
finalizzata al migliore esercizio delle funzioni in materia di pesca; 
    Preso atto che sono state accolte le richieste delle  Capitanerie
e cio' anche in attuazione dell'articolo  2,  comma  3,  della  legge
regionale 31/2005, che prevede la possibilita' di promuovere  accordi
e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti  per  territorio
al fine di disporre del supporto delle medesime; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012,  n.
1505 con la quale e' stato approvato il "Regolamento recante  criteri
e modalita' per l'esercizio delle funzioni  amministrative  regionali
in materia di pesca e acquacoltura, in  attuazione  dell'articolo  2,
comma 2, della legge regionale 31/2005 (Disposizioni  in  materia  di
pesca e acquacoltura)"; Ritenuto pertanto di emanare il  "Regolamento
recante  criteri  e  modalita'   per   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative regionali in  materia  di  pesca  e  acquacoltura,  in
attuazione  dell'articolo  2,  comma  2,  della  legge  regionale  16
dicembre  2005,  n.  31  (Disposizioni  in   materia   di   pesca   e
acquacoltura)"; 
    Visto  il  "Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli Enti regionali" approvato con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il
"Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'esercizio  delle
funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura,
in attuazione dell'articolo 2, comma  2,  della  legge  regionale  16
dicembre  2005,  n.  31  (Disposizioni  in   materia   di   pesca   e
acquacoltura) nel testo allegato al presente provvedimento del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO