(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia-Giulia n. 41 del 10 ottobre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  (disciplina
organica dell'artigianato); 
    Visto il proprio decreto di data 25 gennaio  2012,  n.  033/Pres.
(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi
e finanziamenti a favore del settore artigiano); 
    Visto in particolare, l'art. 2, commi 4 e 6 del citato decreto, i
quali dispongono, tra l'altro, che per  accedere  ai  contributi  ivi
previsti, l'impresa deve essere  iscritta  all'A.I.A.  per  la  prima
volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa  richiedente
non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana
gia' iscritta  all'A.I.A.  e  successivamente  cancellata  ovvero  di
impresa non artigiana gia' iscritta al registro delle imprese. 
    Considerato che, in fase di prima applicazione del Testo unico  e
con riferimento  ai  commi  suddetti,  e'  risultata  particolarmente
restrittiva la disposizione in base alla quale il titolare o il socio
imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare  titolare  o
socio imprenditore di impresa non artigiana gia' iscritta al registro
delle imprese; 
    Ritenuto opportuno pertanto prevedere che il titolare o il  socio
imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare  titolare  o
socio imprenditore di impresa non artigiana gia' iscritta al registro
delle imprese  negli  ultimi  cinque  anni,  precedenti  la  data  di
presentazione della domanda di contributo; 
    Considerato che in esito alle richieste di chiarimento  pervenute
circa l'ammissibilita', in sede di rendicontazione, di  spese  i  cui
pagamenti sono stati effettuati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
proprio decreto n. 033/Pres./2012 e con modalita' diverse  da  quelle
indicate all'art. 17 del medesimo regolamento,  si  rende  necessario
introdurre una disposizione transitoria che consenta l'ammissibilita'
delle spese medesime, in quanto l'impresa beneficiaria del contributo
non era a conoscenza delle nuove  e  piu'  restrittive  modalita'  di
pagamento introdotte dal Testo Unico; 
    Ritenuto necessario, pertanto introdurre una norma che,  in  sede
di prima applicazione e  in  relazione  alle  spese  sostenute  dalle
imprese artigiane per le finalita' di cui agli articoli 33, 40 e  62,
consenta, a determinate  condizioni,  l'ammissibilita'  a  contributo
delle spese il cui  pagamento  sia  stato  effettuato  con  forme  di
transazione diverse da quelle previste dal gia' citato  art.  17  del
Testo Unico; 
    Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33",  predisposto  dalla
Direzione centrale attivita' produttive; 
    Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente  "Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso"; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 delle legge regionale  18  giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1622 di  data
20 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel  testo  allegato
al  presente  provvedimento  del  quale  forma  parte  integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                Tondo