(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 11 della  legge  provinciale  14
dicembre 1988, n. 58, viene aggiunto il seguente comma 1-ter.: 
    «1-ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma  6,
del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modifiche,  gia'
installati  negli  esercizi  pubblici  all'entrata  in  vigore  della
disposizione di cui al comma 1-bis devono essere  rimossi  entro  due
anni dall'entrata in vigore del comma 1-bis.». 
    2. Alla fine del comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale  14
dicembre 1988, n. 58, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Lo  stesso
vale nel caso in cui siano messi  a  disposizione  giochi  leciti  in
contrasto con quanto stabilito dall'art. 11.».