(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, viene aggiunto il seguente comma 1-ter.: «1-ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, gia' installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore del comma 1-bis.». 2. Alla fine del comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' aggiunto il seguente periodo: «Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11.».