(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 16 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 ottobre 2012 n. 1460; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31, e' soppresso, con reviviscenza della precedente versione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56. 2. Il comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (diverse disposizioni su commissioni) - 1. Le funzioni di cui all'art. 107, comma 29, della legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono espletate da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in caso di trasferimento di un'azienda agricola».