(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                   n. 42/I-II del 16 ottobre 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  dell'8  ottobre
2012 n. 1460; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
    1. L'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  18
settembre  2012,  n.  31,  e'  soppresso,  con   reviviscenza   della
precedente versione dell'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56. 
    2. Il comma 1, dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 18 settembre 2012, n. 31, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 2 (diverse disposizioni su commissioni) - 1. Le funzioni di
cui all'art. 107, comma 29, della legge provinciale 13  agosto  1997,
n. 13, e successive modifiche,  sono  espletate  da  una  commissione
nominata dalla Giunta  provinciale,  composta  da  un  rappresentante
della Ripartizione  provinciale  Natura,  Paesaggio  e  Sviluppo  del
territorio,  un   rappresentante   della   Ripartizione   provinciale
Agricoltura  e  dal  sindaco  territorialmente  competente,  che   la
presiede. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere
eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in  caso  di
trasferimento di un'azienda agricola».