(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 43/I-II 
       del 23 ottobre 2012 della regione Trentino-Alto Adige) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  27  agosto
2012 n. 1253, 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. In esecuzione dell'articolo 14,  commi  3  e  6,  della  legge
provinciale 23 dicembre 2010, n. 15,  e  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e'  istituita  l'area
scuole di musica in lingua tedesca, di seguito denominata area scuole
di  musica  tedesche,  facente  capo  al  Dipartimento  istruzione  e
formazione tedesca. 
    2. Ai sensi della legge provinciale  3  agosto  1977,  n.  25,  e
successive modifiche, l'area di cui al  comma  1  ha  il  compito  di
promuovere e di divulgare il canto e la musica, intesi come mezzo  di
educazione  e  di  sviluppo  culturale,  tramite  opportune   offerte
formative,  nonche'  mediante  l'adozione  di   altri   provvedimenti
ritenuti idonei all'assolvimento di detti compiti. 
    3. I comuni sono tenuti a mettere  gratuitamente  a  disposizione
delle singole scuole di musica  appartenenti  all'area  istituita  ai
sensi  del  comma  1  i  necessari   locali   per   l'organizzazione,
l'attuazione e l'amministrazione delle loro attivita'. Anche le spese
per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento,
corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico  dei
comuni.